Una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, pur essendo uno strumento fondamentale negli enti locali, deve rispettare scrupolosamente i requisiti di legge per produrre gli effetti previsti dall’articolo 52 del Testo Unico degli Enti Locali (TUOEL).
La Corte di Cassazione e consolidati orientamenti giurisprudenziali hanno chiarito che, qualora tali requisiti non siano soddisfatti, la mozione non obbliga alla convocazione del consiglio comunale ai sensi dell’articolo 39, commi 2 e 5 TUOEL, e non comporta la decadenza del sindaco.
I requisiti essenziali: firme e motivazione
Per essere valida, una mozione di sfiducia deve soddisfare due condizioni fondamentali:
- Numero minimo di firme: La legge impone che la mozione sia sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. È cruciale che il calcolo avvenga arrotondando per eccesso in caso di decimali. Ad esempio, in un consiglio composto da 12 consiglieri, i due quinti corrispondono a 4,8; pertanto, sono necessarie almeno 5 firme. Se la mozione viene presentata con un numero inferiore di sottoscrizioni (es. 4 su 12), essa è da considerarsi invalida e, di conseguenza, non può essere trattata come una mozione di sfiducia ai sensi dell’art. 52 TUOEL.
- Motivazione formale: La mozione di sfiducia deve essere motivatamente presentata. La mancanza di una motivazione formale costituisce una causa di inammissibilità. In assenza di motivazione, la richiesta non può essere qualificata come una vera e propria mozione di sfiducia con gli effetti previsti dalla legge.
Gli effetti di una mozione irregolare: solo una mozione ordinaria
Una richiesta che non possiede i requisiti minimi, sia per quanto riguarda il numero di firme che per la presenza della motivazione, non produce gli effetti automatici di decadenza del sindaco o di convocazione obbligatoria del consiglio.
In questi casi, una tale richiesta si configura come una mozione ordinaria, soggetta alle disposizioni del regolamento consiliare (ad esempio, l’art. 26 del regolamento consiliare), senza che si attivino gli automatismi procedurali e sostanziali previsti per la mozione di sfiducia qualificata.
Di conseguenza, il presidente del consiglio comunale non è obbligato a convocare il consiglio per la discussione della mozione di sfiducia se mancano i requisiti formali e sostanziali imposti dalla normativa.
Il principio del quorum e l’arrotondamento per eccesso
Il calcolo dei due quinti, come ribadito anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 129/2021, deve essere sempre arrotondato per eccesso in presenza di decimali. Questo principio è essenziale per garantire il rispetto della soglia minima richiesta dalla legge, assicurando così la validità dell’iniziativa e la serietà della proposta di sfiducia.