Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 3564/2025, ha fornito uno dei primi riscontri in merito al nuovo obbligo di monitoraggio sui tempi degli affidamenti, introdotto dal decreto legislativo 209/2024 (articolo 88), che ha modificato l’articolo 11 dell’allegato II.4, commi 4-bis e seguenti.
Un chiarimento fondamentale che tocca direttamente la competenza in caso di delega di appalti da stazioni appaltanti non qualificate a quelle debitamente qualificate.
Obblighi e tempistiche del monitoraggio
A partire dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti qualificate sono tenute a monitorare la propria efficienza decisionale nelle procedure di affidamento. Questo avviene attraverso una verifica semestrale del tempo medio che intercorre tra la data di presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto.
Se il tempo medio supera i 160 giorni, le stazioni appaltanti devono comunicare tempestivamente all’ANAC un piano di riorganizzazione. Questo piano deve includere:
- Misure correttive: Azioni per superare le cause dei ritardi, con particolare attenzione alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica e all’uso degli strumenti digitali.
- Obiettivi temporali: Scadenze per la riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure.
L’ANAC valuterà le misure proposte nel piano di riorganizzazione, anche in contraddittorio, e potrà proporre delle rimodulazioni. L’Autorità, inoltre, assegnerà un punteggio premiale alle stazioni appaltanti che riescono a contenere il tempo medio entro i 115 giorni.
Il comma 4-quater del medesimo articolo introduce anche sanzioni in caso di mancata comunicazione del piano o di mancata adozione delle misure suggerite.
La responsabilità è della stazione appaltante delegata
In risposta al quesito di una provincia riguardo alla competenza in caso di appalti delegati a una stazione appaltante qualificata, il MIT ha ribadito quanto chiarito dal comma 13 dell’articolo 362 del Codice degli Appalti. Questo articolo stabilisce che le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che si occupano di attività di committenza “sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti”.
A supporto di questa interpretazione, si aggiungono le indicazioni dell’ANAC espresse nelle delibere del 23 ottobre 2024 (nn. 465, 466, 467, 468, 469). L’ANAC ha puntualizzato che “quando una stazione appaltante non qualificata delega lo svolgimento di una gara ad una centrale di committenza (o ad altra stazione appaltante qualificata), quest’ultima deve adottare tutti gli atti ed i provvedimenti della procedura di gara, assumendone la relativa responsabilità“.
Alla luce di ciò, il parere del MIT conclude che la responsabilità sull’adempimento correlato al monitoraggio ricade sul soggetto delegato, ovvero il RUP della stazione appaltante qualificata che ha svolto le committenze. Questo soggetto, infatti, è colui che “detiene tutte le informazioni rilevanti ai fini di tale monitoraggio”.