La Sentenza n. 6611/2025 stabilisce che la mobilità tra pubbliche amministrazioni non è una nuova assunzione, ma una “cessione del contratto”.
Ciò impone all’ente di destinazione (ANAC) di riconoscere l’esperienza e l’anzianità maturata dal dipendente, annullando l’inquadramento al livello retributivo più basso
Il Contenzioso: La Declassazione all’Accesso in ANAC
La controversia giudiziaria ha avuto origine dal ricorso presentato da un dipendente pubblico, vincitore di un bando di mobilità volontaria indetto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per il trasferimento da altre amministrazioni.
Il dipendente, pur essendo risultato vincitore della selezione, ha contestato l’inquadramento iniziale assegnato dall’Autorità: il livello retributivo 1 della “carriera operativa” di ANAC, ossia il più basso tra i 60 livelli interni previsti.
Secondo la prospettiva dell’appellante, tale inquadramento avrebbe sostanzialmente azzerato l’anzianità e la professionalità maturate presso l’amministrazione di provenienza (nello specifico, il CREA).
Il TAR Lazio aveva in primo grado rigettato il ricorso, ritenendo l’anzianità considerata sufficientemente in sede di procedura concorsuale attraverso l’attribuzione di punteggi aggiuntivi.
I Principi Giuridici: Diritto Inalienabile e Natura della Mobilità
Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta), con la Sentenza n. 6611 del 2025, ha accolto l’appello e riformato la decisione di primo grado, stabilendo due principi fondamentali:
Il Rifiuto dell’Acquiescenza
Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza sollevata da ANAC. Il Consiglio di Stato ha riaffermato che il diritto del lavoratore alla qualifica e al corretto inquadramento, correlato alla professionalità e all’anzianità, è un diritto indisponibile e irrinunciabile (ex artt. 36 Cost., 2103 e 2113 c.c.).
Di conseguenza, la mera sottoscrizione del verbale di immissione in servizio non può configurarsi come accettazione di un’erronea collocazione professionale, “in assenza di specifiche allegazioni e prove” di un atto di rinuncia o transazione.
La Mobilità come Cessione del Contratto
Il Giudice Amministrativo ha ribadito l’orientamento consolidato della Cassazione (Sez. Un., n. 26420/2006) secondo cui il “passaggio diretto” di personale tra pubbliche amministrazioni (ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001) è una modificazione meramente soggettiva del rapporto di lavoro, assimilabile alla cessione del contratto.
Tale natura giuridica comporta l’obbligo tendenziale per l’Amministrazione di destinazione di conservare i diritti maturati, in particolare: qualifica, funzione, retribuzione e altri diritti connessi all’anzianità.
L’Irrefutabile Azzeramento delle Pregresse Esperienze
Applicando tali principi al caso ANAC, il Consiglio di Stato ha ritenuto la scelta di assegnare il livello 1 della carriera operativa “irragionevole ed illogica”.
- Incoerenza Regolamentare: L’assegnazione del livello 1, previsto dal regolamento ANAC “di norma” per i neo assunti privi di esperienza (concorso pubblico ex art. 32), è radicalmente diversa dalla mobilità, che richiede l’acquisizione di soggetti già “dotati di comprovata esperienza professionale”.
- Insufficienza del Punteggio: La valorizzazione dell’esperienza nella sola fase genetica del concorso (attraverso punteggi aggiuntivi) è stata ritenuta insufficiente, in quanto la fase di selezione è distinta dalla successiva fase funzionale del rapporto di lavoro, ossia l’inquadramento.
- Violazione della Ratio della Mobilità: Non tenere in minima considerazione l’anzianità e la professionalità acquisita, azzerando di fatto la carriera pregressa, finisce per disincentivare la mobilità e frustrare la finalità pubblica di un’ottimale redistribuzione delle risorse umane.
Dispositivo della Sentenza: Riconoscimento Economico e Giuridico
In accoglimento del ricorso, il Consiglio di Stato ha stabilito che l’ANAC deve procedere a una rinnovazione del procedimento di primo inquadramento.
Nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha:
- Annullato il provvedimento di inquadramento al livello retributivo 1 e la parte del bando di mobilità che lo prevedeva.
- Dichiarato il diritto dell’appellante a ottenere il corretto inquadramento nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale in ragione del grado di professionalità acquisito e della pregressa anzianità maturata.
- Condannato ANAC alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici, e al pagamento delle differenze retributive e contributive derivanti dal diverso inquadramento, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria.