Il dipendente pubblico che aderisce a una loggia massonica deve comunicarlo all’Amministrazione. Tacere questa appartenenza integra una violazione disciplinare, anche in assenza di specifici atti di infedeltà.
È questo il principio affermato dalla Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso di un dipendente di un’Agenzia fiscale che aveva omesso di dichiarare la propria adesione a un’associazione massonica. La decisione tocca un tema delicato: fin dove può spingersi il datore di lavoro pubblico nel conoscere la vita extralavorativa dei propri dipendenti.
L’art. 5 del Codice di comportamento: un obbligo a finalità conoscitiva
Il fondamento della decisione è l’art. 5 del d.P.R. n. 62/2013, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La norma stabilisce che “il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio”.
Secondo la Corte, l’obbligo ha una funzione puramente conoscitiva. Non presuppone che il fatto da comunicare sia illegittimo in sé. Serve a mettere l’Amministrazione in condizione di valutare i possibili profili di conflitto di interesse.
La disposizione, inoltre, non richiede che si verifichino specifici fatti di infedeltà. La violazione si consuma con la semplice omissione della comunicazione, quando l’associazione abbia ambiti di interesse potenzialmente interferenti con l’attività dell’ufficio.
Il giuramento di fedeltà massonica e i doveri del dipendente pubblico
Il punto decisivo è la natura del vincolo associativo. La loggia richiedeva ai propri membri un “giuramento di fedeltà massonica”, cioè un impegno di stringente fedeltà verso gli altri associati.
Un vincolo di questo tipo, osserva la Corte, grava il lavoratore di obblighi che possono entrare in conflitto con quelli imposti dall’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001. Si tratta dei doveri di lealtà, imparzialità e cura esclusiva dell’interesse pubblico che connotano ogni rapporto di pubblico impiego.
Per integrare la violazione è quindi sufficiente l’omessa comunicazione dell’adesione a un simile consesso. Non occorre dimostrare che il dipendente abbia effettivamente favorito un confratello.
Agenzie fiscali: imparziali, e anche apparire tali
La Corte sottolinea che i doveri generali del dipendente pubblico risultano rafforzati per il personale delle Agenzie fiscali. Il d.P.R. n. 18/2002 ne disciplina i compiti con l’obiettivo di garantirne indipendenza e terzietà.
Questa disciplina prevede un regime di incompatibilità più rigoroso di quello generale. Costituisce inoltre disciplina speciale rispetto al Codice di comportamento del 2013.
Richiamando Cass. n. 11160/2018, la Corte ricorda la ragione di tanta severità: questi dipendenti, “oltre ad operare nella più assoluta imparzialità”, devono comportarsi “in modo trasparente, sì da apparire, anche, assolutamente imparziale”. Ne consegue che l’obbligo di comunicare l’adesione massonica trova un chiaro riscontro nel regolamento e non contrasta con alcuna norma primaria.
Nessun contrasto con l’art. 8 dello Statuto dei lavoratori
La Corte esclude anche il contrasto con l’art. 8 della legge n. 300/1970, che vieta al datore di lavoro indagini sulle opinioni del lavoratore. L’obbligo di comunicazione, infatti, non riguarda opinioni politiche, religiose o sindacali.
È vero che l’appartenenza a una loggia attiene alla vita extralavorativa. Tuttavia l’informazione è funzionale alla verifica “dell’attitudine professionale del lavoratore”, un’indagine che lo stesso art. 8 consente.
Tale attitudine sussiste solo se il dipendente è in grado di assicurare il rispetto dei doveri dell’art. 54, che “altro non è se non una esplicazione dello statuto costituzionale del dipendente pubblico”. L’obbligo di comunicazione mira soltanto a consentire il controllo sulla possibile interferenza con l’attività d’ufficio, con riguardo a imparzialità, cura esclusiva dell’interesse pubblico, lealtà e trasparenza.
Cosa cambia per i dipendenti pubblici
La pronuncia chiarisce che l’adesione a un’associazione massonica non è di per sé illecita, ma va dichiarata. Il disvalore sta nel silenzio, che impedisce all’Amministrazione di valutare eventuali conflitti di interesse.
Il principio vale per tutti i dipendenti pubblici. Pesa però con particolare forza nelle Agenzie fiscali, dove all’imparzialità effettiva deve accompagnarsi anche quella percepita dai cittadini.
Il messaggio pratico è semplice: chi appartiene a un’associazione che impone vincoli di fedeltà reciproca tra i membri deve comunicarlo tempestivamente al responsabile del proprio ufficio.