In materia di appalti pubblici, il rischio tecnologico legato all’utilizzo delle piattaforme telematiche non può ricadere sull’operatore economico diligente. Questo è il principio cardine ribadito dall’ANAC nel parere di precontenzioso n. 506, approvato il 17 dicembre 2025.
Al centro della vicenda, l’esclusione di una società da una gara indetta dalla Provincia Autonoma di Bolzano per lavori di ristrutturazione dal valore di oltre 5 milioni di euro.
Il caso: blocco tecnico nelle ore cruciali della gara
La controversia è nata durante la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ampliamento dell’Istituto Provinciale di Assistenza all’infanzia di Bolzano (importo a base di gara: 5.479.900 euro).
Una società partecipante aveva contestato il diniego della Provincia alla richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte, dopo che un malfunzionamento del portale telematico — verificatosi proprio nelle ultime tre ore disponibili — le aveva impedito di trasmettere la documentazione.
Nonostante la segnalazione tempestiva, la stazione appaltante non aveva proceduto né a sospendere il termine né a riaprire la procedura, ritenendo che il sistema fosse “funzionante ma solo sovraccarico” e che l’errore fosse imputabile al singolo operatore.
La posizione dell’Anac: il rischio ricade sulla stazione appaltante
L’Autorità ha ribaltato la prospettiva della Provincia di Bolzano, sottolineando un principio di equità fondamentale: qualora non sia possibile stabilire con certezza assoluta se l’errore sia derivato dall’operatore o dal sistema, il pregiudizio deve ricadere sulla stazione appaltante.
Nel caso specifico, era stato accertato un blocco totale del sistema per circa un’ora e mezza durante l’ultima finestra utile.
Secondo l’Anac, questa circostanza ha sottratto tempo vitale ai concorrenti, rendendo necessaria una proroga proporzionata alla gravità del disservizio, indipendentemente dal fatto che altri operatori siano riusciti a completare l’invio.
Diligenza del concorrente vs rigidità dell’amministrazione
L’Anac ha evidenziato come l’impresa esclusa abbia agito con la massima diligenza professionale:
- Ha avviato le operazioni di caricamento in tempo utile.
- Ha segnalato immediatamente il guasto tecnico all’assistenza.
- Ha fornito tempestivamente i riscontri richiesti dall’help desk.
Per questi motivi, l’Autorità ha definito “non condivisibile” la posizione della Provincia, che aveva liquidato le lamentele dell’istante come mere dichiarazioni soggettive prive di evidenza oggettiva.
Il “sovraccarico” di un portale non può essere considerato una giustificazione per escludere un concorrente che ha fatto tutto il possibile per partecipare.
Le conseguenze: obbligo di conformazione o motivazione
A seguito di questo parere, la Provincia Autonoma di Bolzano è stata ufficialmente invitata ad adottare provvedimenti che consentano all’impresa di partecipare alla gara, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica e massima partecipazione.
Se l’amministrazione decidesse di non conformarsi al parere dell’Anac, dovrà comunicare le proprie motivazioni entro quindici giorni.
In caso di mancata risposta o giustificazioni ritenute non idonee, l’Autorità Nazionale Anticorruzione potrà decidere di impugnare gli atti e proporre ricorso davanti alla giustizia amministrativa.