Con il recente parere n. 3761 del 19 novembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) è intervenuto nuovamente per sottolineare l’importanza cruciale del principio di terzietà nel processo di liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi del Codice dei contratti pubblici.
Il Ministero ha richiamato l’attenzione sull’articolo 45, comma 4 del Codice dei contratti, che disciplina espressamente l’erogazione di tali incentivi. La norma stabilisce che:
- “l’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta ed attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo di cui al comma 2”.
La Ratio della Scelta Legislativa
La previsione di un’alternativa tra il responsabile del servizio e un “altro dirigente incaricato” non è casuale.
Secondo il MIT, la ratio di questa formulazione risiede proprio nell’esigenza di assicurare l’imparzialità del giudizio.
In particolare, il principio di terzietà deve essere garantito nel momento in cui il responsabile del servizio preposto svolge egli stesso un’attività suscettibile di essere incentivata.
In un simile scenario, al fine di evitare il verificarsi di una situazione di conflitto di interessi, il compito di valutare l’esistenza dei presupposti per la corresponsione dell’incentivo e di attestare le funzioni svolte deve essere obbligatoriamente assegnato ad un “altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione”, garantendo così la neutralità del procedimento.