La recente giurisprudenza contabile ha segnato una svolta significativa nel concetto di “attività assolutamente incompatibili” per i dipendenti pubblici.
Le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti, con la sentenza n. 1/2025QM/PROC – ripresa e confermata da numerose pronunce delle Sezioni di Appello (I Sez., sentt. nn. 42, 70, 72/2025; II Sez., sent. n. 112/2025; III Sez., sentt. nn. 22, 40, 66, 75, 79/2025) – hanno ridefinito i parametri di valutazione, spostando l’attenzione dal mero potenziale conflitto all’effettiva lesione degli interessi dell’Amministrazione.
La Rivoluzione Giurisprudenziale: Dal Danno Potenziale al Danno Effettivo
Secondo questo nuovo orientamento, per accertare l’incompatibilità, occorre “verificare se effettivamente vi sia stato un danno all’amministrazione di appartenenza del dipendente impegnato in attività esterna derivante dal mancato adempimento dei propri compiti istituzionali e dall’inutile dispersione delle energie lavorative”. Questo approccio impone una valutazione più concreta e meno presuntiva, basata sulla dimostrazione di un pregiudizio reale subito dall’ente di appartenenza.
Il Caso dell’Insegnante: Nessun Danno all’Amministrazione
Un esempio emblematico di questa nuova interpretazione emerge dal caso di un’insegnante di scuola elementare, dove l’appellante ha sempre svolto in modo regolare e proficuo la propria attività didattica, anche nel periodo oggetto di contestazione. È stato accertato che l’asserita attività extrascolastica non ha in alcun modo interferito negativamente con lo svolgimento della funzione di insegnante.
Nello specifico, lo svolgimento di tali attività, per non più di un’ora a settimana e al di fuori delle fasce orarie di insegnamento, non è stato ritenuto di per sé sufficiente a configurare un nocumento all’amministrazione. La giurisprudenza ha ribadito che, in assenza di una prova concreta del danno da violazione del sinallagma contrattuale tra prestazione e retribuzione, non può essere contestata l’attività esterna. Questo sottolinea come la semplice sussistenza di un’attività secondaria non sia più sufficiente a determinare un’incompatibilità, se non si traduce in un danno effettivo all’ente.
Autorizzazione e Assenza dell’Elemento Soggettivo
La documentazione presentata ha inoltre evidenziato che l’interessata ha richiesto regolarmente l’autorizzazione per ciascun anno scolastico in contestazione, e che tale autorizzazione è stata rilasciata dal dirigente scolastico di riferimento. Questo aspetto è cruciale, poiché certifica la conoscenza e l’approvazione da parte dell’Amministrazione.
Non è stato neppure ritenuto che le richieste presentate fossero in qualche modo reticenti riguardo ai compensi o all’assenza di conflitti di interesse, in quanto perfettamente aderenti al modulo di dichiarazione in uso all’epoca dei fatti. Inoltre, l’attività svolta, nelle modalità dichiarate e non contestate, è risultata del tutto compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio, senza alcuna prova concreta di un’incidenza negativa sull’attività principale.
Infine, oltre alla mancanza del danno, la sentenza ha evidenziato anche l’assenza dell’elemento soggettivo imputabile alla docente. Non è stato sufficientemente comprovato che l’interessata abbia ottenuto l’autorizzazione sulla base di dichiarazioni non veritiere, né che non abbia svolto la propria attività entro i limiti della stessa autorizzazione.
Questo orientamento giurisprudenziale consolida una maggiore tutela per i dipendenti pubblici che svolgono attività extra-istituzionali, purché queste non compromettano l’adempimento dei doveri d’ufficio e siano regolarmente autorizzate.