Con la sentenza del TAR Lombardia, Milano, è stato ribadito un confine fondamentale nel diritto amministrativo: il ricorso contro il silenzio-inadempimento non può trasformarsi in uno strumento per aggirare i termini di decadenza.
Secondo i giudici meneghini, se un privato presenta un’istanza identica a precedenti richieste già rigettate con provvedimenti espressi (e mai impugnati), l’inerzia dell’Amministrazione sulla “nuova” istanza non costituisce un silenzio impugnabile.
Il presupposto: l’assenza di elementi di novità
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del contenuto dell’istanza. Per attivare l’obbligo di provvedere in capo alla Pubblica Amministrazione, la nuova richiesta deve poggiare su:
- Elementi di fatto nuovi: mutamenti della situazione reale intervenuti dopo i precedenti dinieghi.
- Elementi di diritto nuovi: sopravvenienze normative o giurisprudenziali che modifichino il quadro di riferimento.
In mancanza di tali presupposti, ci si trova davanti a una mera istanza ripropositiva. In questo caso, il silenzio dell’Ente non è un inadempimento, ma una legittima conferma implicita di quanto già statuito in precedenza.
Il divieto di elusione dei termini decadenziali
La giustizia amministrativa mira a bilanciare la tutela del privato con la certezza del diritto.
Se fosse possibile impugnare il silenzio su un’istanza “fotocopia”, il privato potrebbe rimettere in discussione assetti giuridici ormai consolidati semplicemente ripresentando la medesima domanda all’infinito.
“Non è ravvisabile un silenzio-inadempimento quando l’istanza del privato mira a ottenere la revisione di atti divenuti inoppugnabili per mancata tempestiva reazione giurisdizionale.”
Conclusioni: la tutela dell’Amministrazione dall’abuso del processo
La pronuncia del TAR Milano sottolinea che l’azione ex art. 31 e 117 c.p.a. (codice del processo amministrativo) presuppone un obbligo giuridico di provvedere.
Tale obbligo viene meno quando l’Amministrazione si è già espressa e il cittadino ha scelto di non contestare quella decisione nei tempi previsti dalla legge (solitamente 60 giorni).
In definitiva, la “nuova” inerzia della PA non fa rinascere un potere di impugnazione ormai consumato, proteggendo l’attività amministrativa da carichi di lavoro puramente defatigatori.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 677 del 11 febbraio 2026