La sentenza n. 479 del 2026 del TAR Sicilia (Catania) chiarisce che non ogni inerzia della PA può essere qualificata come “silenzio-inadempimento” impugnabile ai sensi degli artt. 31 e 117 del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.).
Il caso: quando la “nuova” istanza è solo una copia del passato
Il ricorrente aveva impugnato il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza volta a ottenere un provvedimento favorevole.
Tuttavia, dall’analisi dei fatti è emerso che il privato aveva già presentato in precedenza domande identiche, ricevendo dinieghi espressi mai impugnati nei termini di legge.
I giudici di Catania hanno ribadito un principio cardine: l’azione avverso il silenzio non può essere utilizzata come espediente per “rimettere in termini” un soggetto che ha lasciato decadere la possibilità di impugnare un precedente provvedimento negativo.
Mancanza di elementi di novità: l’insussistenza dell’obbligo di provvedere
Perché si configuri un silenzio-inadempimento, deve sussistere un obbligo giuridico di provvedere. Tale obbligo viene meno qualora l’istanza presentata sia:
- Meramente ripropositiva: priva di nuovi elementi di fatto (cambiamenti della situazione reale) o di diritto (nuove leggi o sentenze della Corte Costituzionale/UE).
- Volta a sollecitare l’autotutela: la PA non è mai obbligata a esercitare il potere di autotutela su richiesta di parte, restando tale facoltà espressione di massima discrezionalità.
In assenza di sostanziali novità, l’amministrazione che “non risponde” a una domanda già respinta non sta venendo meno ai propri doveri, ma sta semplicemente confermando implicitamente l’assetto di interessi già definito.
Certezza del diritto vs. elusione dei termini processuali
Il TAR Catania sottolinea che ammettere il ricorso in queste fattispecie significherebbe avallare una violazione del principio di decadenza.
Se bastasse ripresentare un’istanza per far decorrere nuovamente i termini di impugnazione, nessun atto amministrativo diventerebbe mai definitivo, con grave pregiudizio per la certezza dei rapporti giuridici e per l’efficienza dell’azione amministrativa.
Conclusioni: il rigetto del ricorso
In linea con l’orientamento consolidato (richiamato anche dal TAR Lombardia nella sentenza 677/2026), il Collegio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Il silenzio amministrativo è configurabile solo quando l’ordinanza o la legge impongono un dovere di agire che non sia già stato esaurito con un precedente provvedimento espresso, diventato inoppugnabile per inerzia del privato.