LICENZIAMENTO BASATO SU CHAT PRIVATE: MULTA AD AUTOSTRADE PER L’ITALIA

Il Garante per la Privacy ha comminato una sanzione di 420mila euro ad Autostrade per l’Italia Spa per aver trattato illecitamente i dati personali di una dipendente, utilizzandoli per giustificarne il licenziamento.

L’intervento dell’Autorità è scaturito dal reclamo della lavoratrice, che ha segnalato l’uso improprio di contenuti estratti dal suo profilo Facebook e da chat private su Messenger e WhatsApp per motivare i procedimenti disciplinari a suo carico.

Contenuti Personali Usati Illegittimamente per il Licenziamento

Tra i materiali utilizzati dall’azienda per le contestazioni disciplinari figuravano stralci virgolettati di commenti e descrizioni di foto della dipendente. Dagli accertamenti del Garante è emerso che tali contenuti erano stati acquisiti e impiegati dal datore di lavoro senza una valida base giuridica.

Questi erano stati ottenuti tramite screenshot forniti da alcuni colleghi e da un soggetto terzo, tutti presenti tra gli “amici” della dipendente su Facebook e partecipanti alle sue conversazioni private su Messenger e WhatsApp.

Le comunicazioni utilizzate, inoltre, riguardavano opinioni e scambi avvenuti in contesti estranei al rapporto di lavoro, e non erano in alcun modo rilevanti ai fini della valutazione dell’idoneità professionale della lavoratrice.

Violazione dei Principi di Liceità, Finalità e Minimizzazione

Nel motivare l’entità della sanzione, il Garante ha sottolineato che, una volta accertato il carattere privato delle conversazioni e dei commenti – pubblicati, tra l’altro, in ambienti digitali ad accesso limitato – la società avrebbe dovuto astenersi dal farne uso. L’impiego di tali informazioni ha infatti violato i principi fondamentali di liceità, finalità e minimizzazione previsti dalla normativa privacy.

L’Autorità ha ribadito che i dati personali presenti sui social network, o comunque accessibili online, non possono essere utilizzati liberamente e per qualunque scopo solo perché visibili a una platea più o meno ampia di persone. Anche nell’ambito dell’attività disciplinare, il datore di lavoro è tenuto a bilanciare correttamente il proprio potere con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti agli interessati.

Il principio di finalità, ha ricordato il Garante, impone che i dati siano raccolti per scopi specifici, espliciti e legittimi, e trattati in modo coerente con tali scopi. Pertanto, l’utilizzo nel procedimento disciplinare di messaggi scambiati su canali privati di comunicazione è avvenuto in violazione della segretezza e riservatezza della corrispondenza, in assenza di una giustificazione normativa.

Gravità della Violazione e Fatturato Aziendale Determinanti per la Sanzione

Nel determinare l’ammontare della sanzione di 420mila euro, il Garante ha tenuto conto sia della gravità della violazione commessa, che ha inciso profondamente sui diritti fondamentali della lavoratrice, sia del fatturato della società, elemento che contribuisce a definire la proporzionalità della misura punitiva.

ACCEDI ALLA SANZIONE DEL GARANTE

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