La Sezione osserva che il riferimento alla superficie del mezzo pubblicitario non vieta una differenziazione sulla base della tipologia di impianto o della zona in quanto la tariffa può, pur nel necessario riferimento alla superficie del mezzo pubblicitario, essere differenziata in relazione alla tipologia di impianto ed alla zona.
Ciò risulta confermato dal testo letterale dell’art. 1 comma 825 della legge n. 160 del 2019, secondo cui non incidono sulla determinazione del canone il tipo ed il numero dei messaggi, con la conseguenza che possono essere invece utilizzati i diversi parametri della tipologia d’impianto e della zona nella determinazione della tariffa in base alla superficie.
Tale differenziazione è del resto coerente alle esigenze del mercato che apprezzano diversamente un impianto illuminato da uno che non lo è come una zona frequentata da turisti da una zona che ne è priva.