Il presente contributo analizza le caratteristiche e le peculiarità della disciplina delle fondazioni di diritto privato quando, sempre più frequentemente, vengono costituite o “partecipate” dalle amministrazioni pubbliche.
Questo modello organizzativo si sta affermando come una valida alternativa al modello societario per l’esternalizzazione o la produzione di attività proprie della pubblica amministrazione.
Nonostante la loro natura privatistica, il rapporto con l’amministrazione pubblica connota tali organismi, portando all’innesto di segmenti normativi pubblicistici.
Fondazioni di Partecipazione e Alternative al Modello Societario
Si osserva un ricorso sempre più frequente da parte delle amministrazioni pubbliche al modulo della fondazione, in particolare alla cosiddetta “fondazione di partecipazione”, come figura organizzativa per l’esternalizzazione delle proprie attività.
Questa scelta è favorita dalla capacità della fondazione di agevolare la collaborazione tra diverse amministrazioni o tra amministrazione e privati, favorendo l’afflusso di capitali da questi ultimi.
Tale tendenza è inoltre incoraggiata dalla fondazione come allettante alternativa al modello societario, in ragione dei vincoli alla partecipazione societaria da parte delle amministrazioni pubbliche introdotti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP).
Dal punto di vista normativo, e in riferimento ai vincoli di finanza pubblica, non si ravvisano ostacoli espliciti alla partecipazione delle amministrazioni pubbliche a fondazioni.
L’articolo 8 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) ribadisce la capacità negoziale generale delle pubbliche amministrazioni, purché la costituzione o partecipazione a fondazioni sia funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell’amministrazione procedente.
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