L’avanzo di amministrazione è uno strumento cruciale per la gestione finanziaria degli enti locali, permettendo di utilizzare le risorse residue per coprire le esigenze dell’ente, sempre nel rispetto delle normative vigenti.
Il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) ne disciplina dettagliatamente le modalità e le priorità d’uso, con l’obiettivo primario di garantire l’equilibrio di bilancio e una sana amministrazione. Questo articolo intende approfondire il quadro normativo e i principi contabili che regolano l’avanzo di amministrazione, offrendo un orientamento chiaro su come e quando può essere impiegato dagli enti locali.
La Composizione dell’Avanzo di Amministrazione
L’articolo 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), in coordinamento con il primo comma della stessa disposizione, distingue l’avanzo di amministrazione in:
- Fondi liberi: la quota non vincolata a specifiche destinazioni.
- Fondi vincolati: risorse la cui destinazione è già prestabilita da leggi, regolamenti, trasferimenti o accordi specifici.
- Fondi destinati agli investimenti: somme accantonate per finanziare progetti di investimento.
- Fondi accantonati: risorse messe da parte per coprire rischi futuri o spese predeterminate.
Ordine di Priorità per l’Utilizzo della Quota Libera
L’articolo 187, comma 2, del TUEL consente agli enti locali di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente. Questo utilizzo è possibile solo a seguito dell’accertamento tramite l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso (come previsto dall’art. 186 TUEL) e deve avvenire tramite un provvedimento di variazione di bilancio. Le finalità, indicate in un preciso ordine di priorità, sono le seguenti:
- Copertura dei debiti fuori bilancio: questa è la priorità assoluta, volta a sanare situazioni debitorie non previste o irregolari.
- Provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio: l’avanzo può essere impiegato per ristabilire gli equilibri di bilancio (art. 193 TUEL) qualora non sia possibile con mezzi ordinari.
- Finanziamento di spese di investimento: una volta soddisfatte le necessità più urgenti, l’avanzo può finanziare nuovi progetti di investimento.
- Finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente: in casi specifici, l’avanzo può coprire spese correnti che non hanno natura continuativa.
- Estinzione anticipata dei prestiti: l’avanzo può essere utilizzato per ridurre il carico debitorio dell’ente, estinguendo anticipatamente i prestiti.
Il principio contabile applicato della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011) al paragrafo 9.2.12 ribadisce che “la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto“, e sempre nel rispetto dell’ordine di priorità stabilito dall’articolo 187, comma 2, TUEL. Questo sottolinea la finalità del legislatore di preservare gli equilibri di bilancio e una gestione finanziaria sana e corretta (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 546/2010/PAR e n. 304/2015/PAR).
Il Fattore Tempo: Quando si può Utilizzare l’Avanzo Libero?
Le norme richiamate chiariscono in modo inequivocabile la scansione temporale degli atti. L’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione è consentito “solo a seguito dell’approvazione del rendiconto”. Questo significa che, ai fini dell’applicazione dell’avanzo libero, il momento determinante è l’approvazione del rendiconto, e non il momento in cui il Comune provvede alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio.
Un Comune, quindi, non potrà applicare l’avanzo disponibile prima che questo sia stato accertato e verificato attraverso l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Questa cautela è dovuta al fatto che “il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma “certa”, in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi” (par. 9.2.7, All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011).
Questa regola è ulteriormente rafforzata dal paragrafo 9.2.5 del medesimo principio contabile applicato, che specifica come “non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale)”.
Eccezioni: L’Utilizzo delle Quote Vincolate e Accantonate
Il paragrafo 9.2.5 del principio contabile applicato introduce un’importante eccezione per le quote vincolate e accantonate dell’avanzo. Per queste, “in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato”. Questo è possibile poiché la specifica destinazione di queste quote offre una certezza sufficiente sulla finalizzazione delle somme, anche prima dell’approvazione definitiva del rendiconto.