Con la Risposta n. 215/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime IVA applicabile alle somme erogate come integrazione del prezzo in un contratto di appalto.
La questione è nata dal caso di un’impresa di costruzioni che, a causa di ritardi imputabili alla stazione appaltante, ha chiesto e ottenuto tramite sentenza il pagamento dei maggiori costi sostenuti.
La distinzione tra corrispettivo e risarcimento
La società in questione, pur avendo percepito somme per i “maggiori oneri”, ha sollevato dubbi sulla loro natura, inizialmente considerate escluse dall’IVA come risarcimento danni ai sensi dell’articolo 15 del DPR n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate ha, invece, operato una distinzione cruciale:
- Corrispettivo di un servizio: le somme sono soggette a IVA se esiste un nesso di reciprocità o “sinallagma” tra la prestazione eseguita e il pagamento ricevuto. In altre parole, il pagamento deve essere il corrispettivo di un servizio o una prestazione individuabile.
- Risarcimento danni: le somme sono escluse dall’IVA se hanno una funzione puramente risarcitoria o punitiva per un danno subito, un ritardo o un’irregolarità. Queste somme non rappresentano il prezzo di una prestazione, ma un indennizzo per un danno.
L’interpretazione dell’Agenzia nel caso specifico
Nonostante il linguaggio della sentenza facesse riferimento a “danni”, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che è necessario valutare la sostanza economica dell’operazione, al di là del “nomen iuris” (il nome legale) utilizzato.
Nel caso specifico, i ritardi hanno causato maggiori costi, ma l’appalto è stato comunque portato a termine e il committente ha potuto godere dell’immobile completato.
Per l’Agenzia, questa circostanza dimostra che le somme aggiuntive non hanno una natura puramente risarcitoria, ma rappresentano piuttosto un corrispettivo supplementare per la prestazione di servizio comunque fornita.
Pertanto, la natura sinallagmatica di queste somme prevale su quella indennitaria.
In conclusione, le somme per i maggiori oneri, pur derivando da ritardi, sono state considerate come parte del compenso per l’esecuzione del contratto di appalto, e non come un semplice risarcimento.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che tali somme sono soggette ad IVA.