La parità tra auto-organizzazione e mercato nel nuovo Codice dei contratti pubblici
Il nuovo Codice dei contratti pubblici introduce un cambiamento significativo nella disciplina degli affidamenti in house, allineando la normativa italiana all’orientamento del diritto dell’Unione Europea.
A differenza del precedente Codice, che considerava l’affidamento diretto a un ente strumentale come un’eccezione, il nuovo articolo 7 lo eleva a modello alternativo e paritario rispetto al ricorso al mercato concorrenziale.
Superamento dell’onere di motivazione rafforzata
La principale novità, come esplicitato dalla relazione al nuovo Codice, riguarda la motivazione. L’articolo 192, comma 2, del vecchio Codice imponeva alle stazioni appaltanti di giustificare in modo stringente il mancato ricorso al mercato, quasi a dimostrare una sua “debolezza” o “fallimento”.
Questa visione, che percepiva l’in house come una deroga, è stata superata. Il nuovo Codice elimina la necessità di una motivazione rafforzata, riflettendo il principio di libera auto-organizzazione amministrativa.
Un’alternatività “tendenziale”: l’importanza della congruità economica
Nonostante la parità formale, la scelta per l’affidamento in house non è priva di vincoli. Come confermato dal TAR Veneto, Sezione I, con la sentenza n. 1556 del 15 settembre 2025, l’alternatività tra i due modelli è solo tendenziale.
La decisione di affidare un servizio internamente deve comunque essere motivata, seppur in forma semplificata.
L’amministrazione non è più tenuta a dimostrare il “fallimento del mercato”, ma deve comunque accertare la congruità economica dell’offerta. In altre parole, la scelta dell’in house è valida a patto che sia economicamente conveniente per l’ente pubblico, garantendo un uso efficiente delle risorse.
Conclusioni: un cambio di paradigma
Il nuovo Codice segna un vero e proprio cambio di paradigma. L’affidamento in house non è più visto come una soluzione di ripiego, ma come una legittima opzione strategica per le amministrazioni, al pari della gara pubblica.
Questo nuovo approccio, pur semplificando gli oneri burocratici, mantiene la necessità di una valutazione attenta e motivata, incentrata sulla convenienza economica e sulla corretta gestione dei fondi pubblici.