Il principio di imputazione organica preclude l’uso dell’esperienza interna per le qualificazioni esterne negli appalti pubblici.
La questione dell’utilizzo dell’esperienza maturata da un dipendente pubblico, sebbene in regime di part-time, per soddisfare i requisiti tecnico-professionali richiesti nelle gare pubbliche continua a essere oggetto di dibattito.
Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina amministrativa hanno consolidato un orientamento chiaro: tale attività progettuale non può essere imputata al singolo dipendente o all’operatore economico in cui questi sia inserito, ma è esclusivamente riferibile all’amministrazione di appartenenza.
L’Attività del Dipendente: Imputazione Esclusiva all’Amministrazione
La ragione fondamentale di questa impostazione risiede nel fatto che la prestazione intellettuale del dipendente pubblico si inserisce nella complessa organizzazione dell’amministrazione pubblica “ratione officii” (in ragione dell’ufficio ricoperto).
Di conseguenza, tale prestazione risulta assorbita dall’ente, priva di profili di autonomia e della caratteristica dell’intuitu personae (legata strettamente alla persona che esegue la prestazione).
Ciò significa che l’esperienza acquisita dal dipendente nell’ambito delle sue funzioni d’ufficio non può essere considerata un requisito di qualificazione personale né, a maggior ragione, essere “prestata” o “ceduta” a imprese private per consentire la loro partecipazione a gare d’appalto.
Precedenti Giuridici e Distinzioni Fondamentali
Questo principio è stato affermato chiaramente da diverse pronunce, tra cui spicca la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, del 5 settembre 2011, n. 5003.
Tale decisione, oltre a escludere che un soggetto “esterno” incaricato di progettazione possa essere un pubblico dipendente a tempo pieno, ha ribadito che lo svolgimento delle attività d’ufficio non consente al dipendente di acquisire in proprio un requisito di qualificazione spendibile sul mercato privato.
Nonostante l’esigenza di valorizzare le competenze e selezionare il soggetto più idoneo, in ossequio al principio del risultato, non si può derogare a questo assunto.
L’esperienza maturata da un dipendente pubblico è profondamente connessa al suo inserimento nell’organizzazione pubblica, presentando profonde differenze rispetto a quella maturata da un libero professionista privato in termini di opportunità, modalità organizzative e costi.
Un eventuale superamento di questo dato formale richiederebbe una specifica scelta legislativa, che ad oggi non è intervenuta.
Incentivi Economici: Neutri Rispetto alla Qualificazione
Infine, la previsione di incentivi economici per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici (come disciplinato dagli artt. 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e 45 del D.Lgs. n. 36 del 2023) non altera il quadro.
Sebbene tali incentivi rappresentino un elemento retributivo con una logica premiale, sono considerati del tutto neutri rispetto alla problematica in esame.
Non sono idonei a superare il dato dell’immedesimazione organica del dipendente pubblico e a scorporare le sue prestazioni dalla più complessa organizzazione pubblica ai fini della qualificazione in gare esterne.