Procedura aggiudicata con offerta economicamente più vantaggiosa. La migliore offerta veniva esclusa dopo verifica di anomalia. L’amministrazione provvedeva allo scorrimento della graduatoria, disponendo l’aggiudicazione in favore del secondo classificato.
Il “nuovo” secondo classificato, sosteneva la necessità di procedere alla riattribuzione dei punteggi economici anziché al mero scorrimento della graduatoria – al fine di correggere le distorsioni derivanti dalla partecipazione alla gara del concorrente poi escluso – e chiedeva all’amministrazione di annullare in autotutela l’aggiudicazione.
L’amministrazione respingeva tale istanza in quanto sprovvista “dei sottesi presupposti giuridico normativi” in considerazione del c.d. “principio di invarianza” di cui all’art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016.
Avverso l’aggiudicazione dell’appalto e il diniego di autotutela viene proposto ricorso al TAR del Lazio, che lo accoglie, annullando l’aggiudicazione.
Consiglio di Stato, Sez. V, 20/12/2021, n. 8460