Con la deliberazione n. 13/2026, la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti è tornata a fare chiarezza su uno dei pilastri della contabilità armonizzata: la corretta gestione dei residui attivi.
La Corte ha ribadito che il bilancio non deve essere una mera rappresentazione di diritti teorici, ma uno specchio fedele delle risorse finanziarie effettivamente disponibili per l’Ente.
L’obiettivo della magistratura contabile è chiaro: evitare che il risultato di amministrazione venga gonfiato da crediti “fantasma”, garantendo la genuina rappresentazione degli equilibri finanziari.
Esigibilità in astratto vs. Esigibilità in concreto
Il cuore del provvedimento risiede nella distinzione tra la validità giuridica di un credito e la sua reale capacità di trasformarsi in cassa.
- Fondatezza giuridica (In astratto): Si riferisce all’esistenza di un titolo legale (un contratto, una sanzione, un tributo) che giustifica la pretesa del creditore.
- Capacità di riscossione (In concreto): Si riferisce alla reale possibilità che il debitore paghi quanto dovuto.
La Corte sottolinea che, ai fini del mantenimento nel conto del bilancio, non basta che il credito sia “legale”. È necessario valutare se esistano ostacoli oggettivi (fallimenti, irreperibilità, prescrizione) che rendano la riscossione improbabile.
Il parametro del “Ragionevole grado di certezza”
Secondo i magistrati contabili, la conservazione di un residuo attivo è legittima solo se supportata da un ragionevole grado di certezza circa il suo incasso. Questo parametro impone agli uffici finanziari un’attività di monitoraggio costante e analitica:
- Stralcio dei crediti inesigibili: I residui per i quali non vi è più alcuna ragionevole speranza di riscossione devono essere eliminati dal bilancio.
- Mantenimento prudenziale: Possono restare in bilancio solo le somme per le quali l’iter di riscossione è attivo e produttivo.
Questa valutazione non è opzionale, ma costituisce un obbligo preciso per i responsabili dei servizi finanziari, finalizzato a prevenire disavanzi occulti.
Le conseguenze sul Risultato di Amministrazione
Mantenere residui attivi non esigibili altera inevitabilmente il risultato di amministrazione. Se un avanzo è generato da crediti che non verranno mai incassati, l’Ente rischia di impegnare somme che non ha, generando un deficit strutturale che mette a rischio la stabilità futura.
La deliberazione 13/2026 funge quindi da monito: la contabilità deve essere improntata al principio della prudenza. Il residuo attivo deve essere considerato una “promessa di moneta” e, come tale, deve essere attendibile.