La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità sul parametro di calcolo dell’indennità risarcitoria per i dipendenti reintegrati.
La Corte Costituzionale è stata chiamata a esaminare la legittimità costituzionale dell’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo 165/2001 (T.U.P.I.), così come modificato nel 2017.
La questione, sollevata dal Tribunale di Trento (in funzione di giudice del lavoro), riguardava la liquidazione dell’indennità risarcitoria in favore di un dipendente pubblico illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato.
Il lavoratore, in servizio già al 31 dicembre 1995, non aveva optato per il passaggio al regime del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), restando assoggettato al diverso regime dell’Indennità Premio di Servizio (IPS).
Il Presupposto Interpretativo Contestato
Il giudice rimettente riteneva che il parametro per commisurare l’indennità risarcitoria dovesse essere l’emolumento di fine rapporto (IPS o TFR) in concreto spettante al lavoratore al momento del recesso illegittimo.
Secondo questa interpretazione, un dipendente soggetto al regime IPS avrebbe ricevuto un’indennità risarcitoria di importo inferiore – a causa della base retributiva più ristretta per il calcolo dell’IPS rispetto al TFR – creando così una ingiustificata disparità di trattamento con i dipendenti assoggettati a TFR.
La Pronuncia della Corte: Parametro Astratto per l’Armonizzazione
La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, qualificando come errato il presupposto interpretativo da cui muoveva il Tribunale di Trento.
La Consulta ha precisato che:
- L’articolo 63, comma 2, T.U.P.I., nel riferirsi all’“ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR)”, non intende applicare l’effettivo regime previdenziale del lavoratore, ma fornisce un parametro astratto per la liquidazione dell’indennità risarcitoria.
- Il legislatore, con la novella del 2017, ha voluto armonizzare la disciplina relativa al licenziamento del dipendente pubblico contrattualizzato.
- L’obiettivo è assicurare a tutto il personale, indistintamente, il medesimo meccanismo rimediale (tutela reale + indennità risarcitoria) a fronte dell’illegittimo recesso del datore di lavoro pubblico.
- Tale meccanismo si applica a prescindere dalla scelta del lavoratore di passare o meno dal regime IPS a quello TFR, poiché tale scelta attiene alla fase fisiologica di chiusura del rapporto lavorativo e non alla fase patologica del licenziamento illegittimo.
In sostanza, il riferimento al TFR funge da criterio oggettivo e unitario per calcolare il risarcimento per l’illegittima estromissione, superando le differenze tra i regimi di fine rapporto (IPS o TFR) che non devono influire sulla tutela minima garantita in caso di licenziamento illegittimo.