Con il D.L. n. 16/2012, il legislatore, se in un primo momento aveva inteso riservare alle casse dello Stato una quota del totale incassato dagli enti comunali dall’imposta municipale propria con un’aliquota unitaria e di base dello 0,76%, ha, poi, deciso, come già evidenziato, che per gli immobili assegnati agli xxxxx, non si dovesse applicare la riserva della quota dell’imposta a favore dello Stato che, pertanto, ha rinunciato ad incassare la quota ad esso destinata su un’aliquota da applicare che è rimasta quella dello 0,76%.
Altrettanto chiara è la circolare n. 3/DF del 18/5/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ove è altresì ben evidenziato, la totale confluenza del gettito IMU, per il futuro, nel codice 3918 di pertinenza comunale: da qui la conclusione che gli enti comunali avrebbero incassato il tutto, non dovendo più, i contribuenti, differenziare il proprio versamento tra Stato e Comune, facendo quindi confluire tutto il gettito nelle casse di Comuni attraverso, appunto, l’indicazione di un unico codice tributo.