FAQ riguardanti l’accesso alle cartelle cliniche in conformità con l’articolo 15 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).
Punti chiave:
L’interessato ha diritto ad accedere ai propri dati personali contenuti nella cartella clinica, ma non necessariamente all’intera documentazione. Il titolare del trattamento (ad esempio, la struttura sanitaria) valuta se fornire copia integrale dei documenti per garantire l’esattezza, la completezza e l’intelligibilità dei dati.
La richiesta di accesso ai dati è gratuita per la prima copia. Il titolare del trattamento decide se è necessaria la copia integrale dei documenti, basandosi sulle Linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB).
In caso di richieste generiche, il titolare può chiedere all’interessato di specificare l’oggetto della richiesta. Le risposte fanno riferimento all’articolo 15 del RGPD, all’articolo 2-terdecies del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e alle Linee guida dell’EDPB.
Il documento chiarisce che l’accesso alla cartella clinica ai sensi del RGPD riguarda principalmente i dati personali, ma in alcuni casi può includere l’intera documentazione, a discrezione del titolare del trattamento.
FAQ in matera di accesso alle cartelle cliniche ai sensi del RGDP