La Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento riguardo all’indennità di amministrazione per i lavoratori distaccati presso il Ministero della Giustizia.
La natura delle mansioni svolte da lavoratori di altri enti distaccati presso il Ministero della Giustizia è irrilevante ai fini del riconoscimento dell’indennità di amministrazione, la quale è legata alla specifica posizione ordinamentale dei dipendenti, distinta da quella del personale proveniente da altri enti.
Non è ammessa alcuna “contaminazione” tra i trattamenti economici previsti da diverse discipline negoziali di settore. L’ente che utilizza il personale di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando deve farsi carico degli oneri economici.
La Corte ribadisce che i lavoratori distaccati mantengono il proprio stato giuridico ed economico originario, senza acquisire i diritti economici specifici dei dipendenti del Ministero della Giustizia.