In base alla delibera n. 137/2025 dell’ANAC, un dirigente di un’università non può contemporaneamente essere membro del consiglio di amministrazione dello stesso ateneo.
Questa incompatibilità è stabilita dal decreto legislativo n. 39/2013, che vieta l’assunzione di incarichi dirigenziali e la contemporanea carica di componente dell’organo di indirizzo della stessa amministrazione.
Nel caso specifico, l’ANAC ha rilevato che un responsabile della Segreteria Tecnica Sistemi e Servizi Informatici di un’università siciliana era anche membro del CDA, situazione che viola l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 39/2013.
L’ANAC ha chiarito che la dirigenza non dipende solo dal titolo formale, ma anche dalle responsabilità gestionali e amministrative effettivamente esercitate. Nel caso in questione, il dirigente aveva tali responsabilità e la sua posizione nel CDA rappresentava un conflitto di interessi. Inoltre, lo statuto dell’ateneo identifica il CDA come organo di indirizzo, il che rende incompatibili i due incarichi.