Con la Delibera n. 175 del 15 novembre 2025, la Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti ha messo un punto fermo su una questione molto sentita dagli Enti Locali: l’applicabilità degli incentivi tecnici (ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023) negli affidamenti a società in house.
La risposta della magistratura contabile è netta: niente incentivi per il personale comunale quando il servizio è affidato a una propria società controllata, poiché manca il requisito fondamentale della “terzietà”.
LA NATURA DELL’IN HOUSE: NON UN TERZO, MA UNA “LONGA MANUS”
Il cuore della decisione risiede nella qualificazione giuridica del modello di in house providing. Richiamando sia il Codice dei Contratti Pubblici che le direttive europee, la Corte ribadisce che la società in house non è un operatore economico distinto nel senso tradizionale del termine.
Essa rappresenta invece un’articolazione interna dell’Amministrazione, una sorta di longa manus attraverso la quale l’Ente produce direttamente beni o servizi. In termini tecnici, tra il Comune e la società non si instaura un rapporto “intersoggettivo” (tra due soggetti diversi), ma un rapporto interorganico (di immedesimazione).
IL PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE
Perché questa distinzione è così importante? La Corte ricorda che gli incentivi tecnici previsti dall’art. 45 rappresentano una deroga eccezionale al principio della “onnicomprensività della retribuzione”.
Secondo questo principio, lo stipendio del dipendente pubblico copre già tutte le mansioni svolte.
L’incentivo può essere riconosciuto solo se:
- Il personale svolge attività specifiche elencate nell’Allegato I.10 del Codice.
- L’Amministrazione sta agendo come Stazione Appaltante verso l’esterno, confrontandosi con il mercato e con operatori terzi.
Nell’affidamento in house, l’ente sta di fatto “affidando a sé stesso” in regime di autoproduzione. Venendo meno il confronto con un soggetto esterno, decade la giustificazione per l’erogazione del premio economico extra.
LE CONSEGUENZE PER LE STAZIONI APPALTANTI
La pronuncia chiarisce anche un potenziale equivoco: sebbene il personale di una società in house possa a sua volta ricevere incentivi quando la società stessa agisce come stazione appaltante verso terzi, il personale del Comune controllante non può riceverli per l’atto di affidamento diretto alla società.
Questa posizione, già sostenuta dall’ANAC con il parere n. 36/2024, conferma che:
- Gli affidamenti in house non sono considerabili “appalti” in senso stretto ai fini del calcolo degli incentivi.
- Le prestazioni svolte dai tecnici comunali in questo contesto rientrano nei normali doveri d’ufficio.
La Corte dei Conti Puglia blinda le risorse pubbliche, ricordando che l’incentivo serve a premiare l’efficienza nella gestione di una gara di mercato, non la semplice gestione di una struttura interna all’Ente.
Corte dei conti Puglia, Delibera n. 175 del 15 novembre 2025