Il tema degli incentivi per la riscossione dei tributi locali è tornato prepotentemente al centro del dibattito, con Anutel che ha sollecitato il Ministero delle Finanze e Anci/Ifel che hanno proposto una riscrittura completa della normativa nell’ambito della riforma dei tributi locali.
La questione è di fondamentale importanza, non solo per i dipendenti degli enti locali, ma anche e soprattutto per gli enti impositori stessi, in quanto una normativa più chiara ed efficace potrebbe garantire un incremento delle entrate derivanti dal recupero dell’evasione.
Questo aspetto è tutt’altro che secondario, specialmente in un contesto in cui la leva fiscale tradizionale si sta esaurendo e l’incasso dall’evasione rappresenta l’unica via per acquisire nuove risorse.
Le Criticità dell’Attuale Disciplina e le Proposte di Modifica
L’incentivo è attualmente disciplinato dall’articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018. Con la legge di bilancio 2025 è stato introdotto il nuovo comma 1091-bis, una disposizione interpretativa volta a superare le interpretazioni restrittive fornite da alcune sezioni della Corte dei Conti (Lombardia e Umbria).
Questa nuova disposizione chiarisce che l’incentivo va calcolato sulle somme complessivamente incassate, sia in conto competenza che in conto residui, estendendo l’incentivazione anche alle riscossioni derivanti da forme bonarie di sollecitazione al versamento, come gli inviti alla regolarizzazione tramite ravvedimento operoso, istituti che peraltro sono stati inseriti anche nello schema di Decreto Legislativo di riordino dei tributi comunali.
Tuttavia, il comma 1091 subordina ancora l’erogazione dell’incentivo all’avvenuta approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto nei termini.
Questa previsione è stata spesso interpretata in modo restrittivo dalla Corte dei Conti, che ha richiesto l’adozione entro i termini di legge (31 dicembre per il preventivo e 30 aprile per il consuntivo), ignorando le eventuali proroghe. Solo un intervento della Sezione delle Autonomie (delibera n. 78/2021) ha permesso di validare l’incentivo anche in caso di approvazione entro il termine prorogato.
Le Richieste congiunte di Anci e Anutel
La proposta congiunta di Anci e Anutel è quella di eliminare la “tagliola” dell’approvazione nei termini, subordinando l’erogazione dell’incentivo alla semplice avvenuta approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo.
Questa modifica è motivata dal fatto che un’approvazione tardiva dipende spesso da uffici diversi da quelli che beneficiano dell’incentivo e non incide sull’efficacia dell’attività di recupero dell’evasione.
Anzi, la mancata erogazione dell’incentivo per ritardi non imputabili ai dipendenti crea un senso di sfiducia in un sistema che appare irrazionale, come dimostrato dalla correlazione tra ritardi nell’approvazione dei bilanci e bassi livelli di recupero dell’evasione in molti Comuni.
Un’altra modifica cruciale, condivisa da Anci e Anutel, riguarda il tetto dell’incentivo, attualmente fissato al 15% del tabellare.
Questa soglia è considerata eccessivamente bassa se confrontata con altri incentivi, come quelli per le funzioni tecniche, che possono raggiungere il 100% dello stipendio complessivo. Questa disparità di trattamento tra i dipendenti degli enti è difficilmente giustificabile e mina la motivazione del personale dedicato alla riscossione.
Infine, Anci chiede di chiarire per via normativa che l’incentivo sia erogabile anche con riferimento ai programmi di recupero delle entrate patrimoniali. Viene proposta anche l’introduzione di un incentivo ridotto nel caso di affidamento dell’accertamento in concessione, riconoscendo l’importanza del lavoro di controllo e supervisione sull’operato del concessionario.
Le proposte di Anci e Anutel mirano a creare un sistema di incentivi più equo, efficace e motivante, essenziale per massimizzare il recupero dell’evasione e garantire nuove entrate spendibili per gli enti locali.