La Corte dei Conti per la Liguria, con la delibera n. 56/2025, ha chiarito un punto cruciale in merito all’erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’articolo 45 del Codice dei contratti.
La Sezione regionale di controllo ha infatti negato la possibilità di includere tra i beneficiari di tali incentivi i dipendenti dei servizi personale e finanziario che si occupano della mera liquidazione dell’incentivo stesso.
Il quesito del Comune
Un Comune ligure aveva interrogato i magistrati contabili sulla possibilità di estendere l’incentivo anche al personale del servizio personale e finanziario, che gestisce la fase finale della liquidazione dell’incentivo. L’ente ha sostenuto che le attività svolte da questi uffici, sebbene di natura amministrativa, sono strettamente correlate alla procedura dell’articolo 45 e sono diventate particolarmente complesse, includendo calcoli sul fondo delle risorse decentrate, verifiche dei limiti di spesa individuali e contabilizzazione della spesa.
A supporto della propria richiesta, il Comune aveva citato un parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 2024, il quale rimetteva alla valutazione della singola stazione appaltante l’opportunità di erogare gli incentivi tecnici anche agli addetti agli uffici ragioneria e personale, escludendo che le mansioni incentivabili fossero solo quelle con una spiccata connotazione tecnica.
La posizione della Corte dei Conti
Nel pronunciarsi, la Sezione Liguria ha esaminato le modifiche introdotte dal correttivo Dlgs 209/2024 all’articolo 45. Tali modifiche hanno sostituito i termini “dipendenti” con “personale”, eliminato il divieto di corresponsione degli incentivi al personale dirigenziale e inserito nell’elenco tassativo delle attività tecniche incentivabili anche il “coordinamento dei flussi informativi”.
Nonostante queste novità, la Corte dei Conti ha ribadito che il perimetro delle funzioni incentivabili rimane circoscritto alle attività che si estrinsecano direttamente nelle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture. Sono escluse, pertanto, tutte le altre attività.
La delibera sottolinea che, sebbene l’allegato I.10 al Codice includa tra le attività incentivabili la “collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto” e la “predisposizione dei documenti di gara”, è fondamentale riferirsi unicamente alle funzioni di natura prettamente tecnica, ovvero quelle “direttamente connesse all’intervento”. La collaborazione incentivabile è dunque quella prestata in ausilio al responsabile unico del progetto in relazione alla “gestione tecnico-amministrativa dell’intervento”.
In conclusione, la Corte dei Conti ha specificato che il rinvio alla discrezionalità della stazione appaltante, nel caso in cui volesse adottare un proprio regolamento sugli incentivi alle funzioni tecniche, deve essere inteso come la possibilità di precisare meglio le attività con una natura strettamente tecnica, che implicano l’applicazione di conoscenze strumentali e abilità specifiche per il raggiungimento dell’obiettivo della procedura di affidamento ed esecuzione dei lavori. Ne consegue che le attività amministrative di liquidazione dell’incentivo, pur complesse, rientrano nella fase contabile e finanziaria conclusiva del procedimento e non ne costituiscono parte costitutiva, rimanendo quindi escluse dall’ambito delle funzioni tecniche incentivabili.