L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la delibera n. 157 del 16 aprile 2025, si è espressa sull’inconferibilità dell’incarico di Presidente di un’azienda comunale per la gestione di servizi pubblici locali a un soggetto che sia stato consulente di una società privata in rapporto contrattuale con lo stesso Comune.
Il caso specifico riguarda la nomina, da parte del Sindaco di un Comune capoluogo, di un professionista a Presidente del Consiglio di Amministrazione (Cda) dell’azienda speciale comunale per l’igiene urbana e la gestione dei rifiuti. Questo professionista, prima della nomina (novembre 2023), svolgeva dal 2017 attività di consulenza contabile e tributaria per una società privata che gestisce l’impianto di trattamento meccanico-biologico (Tmb) dove il Comune conferisce i rifiuti tramite la sua azienda speciale.
L’ANAC ha qualificato l’azienda speciale come ente pubblico economico di livello comunale e l’incarico di Presidente come quello di “amministratore di ente pubblico”. Ha inoltre ritenuto “stabile” l’attività di consulenza svolta dal professionista per la società privata e “continuativo e stabile” il rapporto di finanziamento tra la società e il Comune, basato su contratti pluriennali anche di rilevante entità.
Alla luce dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 39/2013, vigente al momento della nomina, che vieta di conferire incarichi di amministratore di ente pubblico a chi ha svolto incarichi presso un ente regolato o finanziato dall’amministrazione conferente, l’ANAC ha ritenuto illegittima la nomina del professionista.
La delibera evidenzia come la legge n. 21 del 2024, entrata in vigore successivamente alla nomina, abbia ridotto il periodo di “raffreddamento” a un anno e introdotto esclusioni per incarichi professionali occasionali o non esecutivi/di controllo. La consulenza svolta dal professionista rientrerebbe teoricamente in queste esclusioni.
Tuttavia, l’ANAC ha dichiarato nullo il decreto sindacale di nomina e il relativo contratto, sottolineando che, con l’adozione di adeguate misure di trasparenza e gestione dei conflitti d’interesse, un nuovo conferimento dell’incarico allo stesso professionista potrebbe ora essere teoricamente possibile, in virtù della nuova normativa.