Incarichi extraistituzionali – La giurisprudenza in materia di pubblico impiego ribadisce l’importanza dell’obbligo di autorizzazione previsto dall’art. 53, comma 7, del D.lgs. 165/2001.
Tale norma vieta ai dipendenti pubblici di svolgere incarichi extraistituzionali retribuiti se non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza.
Questo obbligo non è solo una prescrizione normativa specifica, ma si ricollega a principi generali del diritto, quali:
- Correttezza e Buona Fede: Sanciti dagli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile.
- Diligenza e Fedeltà: Doveri che trovano fondamento costituzionale negli articoli 54, comma 2, e 98 della Carta.
Il mancato adempimento di tale obbligo da parte del dipendente può generare una responsabilità, in particolare sotto il profilo del danno erariale.
La “Giuridica Conoscibilità” e la Decorrenza della Prescrizione
Un punto cruciale in caso di incarichi extraistituzionali svolti senza la necessaria autorizzazione è la determinazione della “giuridica conoscibilità” del danno da parte dell’Amministrazione.
Questo concetto è fondamentale per stabilire la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligo di riversamento del compenso percepito dal dipendente.
Il principio applicato è il seguente:
- Assenza di Obbligo Generale di Controllo: L’Amministrazione non ha un obbligo generale di controllo continuativo e sistematico sui dipendenti per verificare eventuali incarichi extraistituzionali.
- Rilevanza della Condotta del Dipendente: La conoscibilità obiettiva dell’incarico extraistituzionale (e del potenziale danno) è esclusa proprio a causa dell’omissione del dipendente, il quale non ha richiesto l’autorizzazione o non ha comunicato l’incarico.
- Decorrenza della Prescrizione: La prescrizione dell’obbligo di riversamento (e del conseguente danno erariale) non può decorrere dal momento dello svolgimento dell’incarico.
Occorre invece far riferimento al momento in cui l’Amministrazione ha avuto effettiva conoscenza dell’incarico o in cui tale conoscenza è risultata oggettivamente possibile.
In sostanza, l’omissione del dipendente nel rendere noti i presupposti dell’incarico (e quindi dell’obbligo di riversare il compenso) impedisce all’Amministrazione di conoscere sia l’esistenza dell’attività extraistituzionale, sia il conseguente mancato riversamento e, per estensione, il danno erariale che ne deriva.
L’inizio della prescrizione è dunque legata non al fatto oggettivo (l’incarico), ma alla conoscenza legale di esso da parte dell’ente pubblico.