ISTITUZIONE DELLA DIRIGENZA, SÌ NEL RISPETTO DEL LIMITE ALLA SPESA DI PERSONALE

INCARICHI DIRIGENZIALI: È INADEMPIMENTO CONTRATTUALE SE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON FA LUCE SUI CRITERI DI SCELTA

Nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, tra le determinazioni con natura negoziale che la pubblica amministrazione assume con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, rientrano a pieno titolo gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali.
La Corte di Cassazione (sezione lavoro, 22150/2022), sulla base di tale orientamento da tempo consolidato tra le aule di giustizia, ha quindi ricordato che l’amministrazione, nell’adozione di simili atti, è tenuta a compiere valutazioni anche comparative, a utilizzare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e a esternare le ragioni giustificative delle proprie scelte.

Tali obblighi sorgono non solo in forza di quanto stabilito dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 165/2001 (contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ma anche in applicazione delle clausole generali di correttezza e buona fede poste dagli articoli 1175 e 1375 del Codice civile e applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento imposti dall’articolo 97 della Costituzione.


Di conseguenza, laddove la pubblica amministrazione, nel conferire determinati incarichi, non fornisca alcun elemento che dia conto dei criteri e delle motivazioni che ha seguito nell’individuare i dirigenti ritenuti maggiormente idonei a ricoprirli, ci si trova di fronte a un’ipotesi di inadempimento contrattuale, suscettibile di determinare un danno risarcibile.
La giurisprudenza, dopo aver sancito tale principio, ha speso qualche parola in più sui presupposti indispensabili per soddisfare il requisito motivazionale gravante sulla pubblica amministrazione, nel caso in cui lo stesso sia riferito, come nella fattispecie in esame, a una valutazione comparativa.
La Corte di cassazione, in particolare, ha precisato che, per fornire una motivazione che possa reputarsi adeguata, non è sufficiente esplicitare le qualità che caratterizzano il soggetto prescelto. Occorre infatti soffermarsi anche sulle qualità degli altri candidati e sulle ragioni per le quali, in comparazione con quelle del dirigente che alla fine è stato incaricato, questi siano stati scartati.


Simili conclusioni valgono anche nell’ipotesi in cui, per individuare il soggetto più idoneo a ricoprire l’incarico dirigenziale, non venga svolta una procedura concorsuale in senso stretto, ma venga emesso un atto di interpello, nel quale l’amministrazione, auto-vincolandosi, preveda comunque una comparazione tra i diversi profili dei concorrenti prodromica all’individuazione del dirigente da incaricare. In tal caso infatti, a giudizio della Corte di cassazione, non è possibile per la Pa recedere discrezionalmente dall’iter procedimentale che si è imposta e alla quale gli aspiranti hanno aderito.

Si tratta, del resto, di una determinazione negoziale che rientra pienamente tra quelle che delineano le modalità di attribuzione dell’incarico e che, complessivamente considerate, tracciano la forma con la quale l’atto definitivo verrà adottato e ne condizionano sia l’efficacia che la validità. – (Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 22150 del 13 luglio 2022)

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