Il Ministero dell’Interno, attraverso il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, ha fornito chiarezza su una questione organizzativa spinosa e frequente, in particolare nei Comuni di piccole dimensioni: l’attribuzione di incarichi di responsabilità di Uffici e Servizi comunali, inclusi quelli sensibili, agli Assessori.
Il Parere n. 8779, reso il 12 marzo 2025 e pubblicato in data 6 novembre 2025, affronta direttamente il tema della cumulabilità delle funzioni di organo politico (Assessore) e di titolare di responsabilità gestionale (Capo Ufficio o Servizio).
Il Contenuto del Parere: Incarichi e Ruoli
La questione centrale affrontata dal Viminale riguarda la possibilità per gli Assessori, membri dell’organo esecutivo politico, di ricoprire anche ruoli di gestione amministrativa.
Tradizionalmente, la struttura degli Enti Locali è basata sulla separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo (riservate a Sindaco, Giunta e Consiglio) e funzioni di gestione e attuazione (riservate ai Dirigenti o Responsabili di Servizio).
Questa separazione è cruciale per garantire l’imparzialità e la buona amministrazione.
Sebbene i Comuni più piccoli possano avere maggiori difficoltà a coprire i ruoli dirigenziali con personale dedicato, il parere del Ministero tende a ribadire la necessità di mantenere questa distinzione, al fine di evitare la commistione tra il momento decisionale politico e quello attuativo gestionale.
La Sensibilità degli Incarichi: Anticorruzione e Trasparenza
Un focus specifico è posto sugli incarichi relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.
Questi ruoli richiedono una totale autonomia e terzietà rispetto all’organo politico-esecutivo che essi sono chiamati a monitorare e a cui devono riferire in materia di possibili rischi di conflitto di interessi o di mancata trasparenza.
L’eventuale assegnazione di tali responsabilità a un Assessore, che è parte integrante della Giunta (organo di indirizzo politico), solleverebbe seri dubbi sulla reale efficacia e indipendenza della funzione di controllo e prevenzione, rischiando di minare gli obiettivi normativi della Legge Anticorruzione.
Il Parere n. 8779 fornisce dunque una bussola interpretativa, orientando gli Enti Locali verso soluzioni organizzative che, pur tenendo conto delle dimensioni e delle risorse disponibili, garantiscano il rispetto dei principi fondamentali di separazione delle funzioni e di effettiva prevenzione dei fenomeni corruttivi e di garanzia della trasparenza amministrativa.