Una Prefettura ha richiesto un parere in merito alla legittimità di una modifica statutaria adottata dal Comune X e dei conseguenti decreti sindacali.
La questione verte sul comma 7 dell’articolo 16 dello statuto comunale, che prevede la possibilità per il Sindaco di attribuire “compiti di collaborazione e studio” a cittadini residenti esterni al Consiglio Comunale, senza oneri per l’ente. Tali incarichi sono conferiti con decreto sindacale e pubblicati sui siti istituzionali.
La Contesa: Incarichi a Candidati non Eletti
La Prefettura ha evidenziato come il Sindaco, basandosi su questa previsione statutaria, abbia conferito a tre cittadini, tutti candidati non eletti alle elezioni di maggio 2024, incarichi di studio e collaborazione in materie specifiche come l’associazionismo giovanile e sportivo, la promozione del borgo storico e le pari opportunità. I consiglieri comunali hanno sollevato dubbi sulla legittimità sia della modifica statutaria che dei decreti sindacali.
Quorum Statutario: Modifica Legittima
Per quanto riguarda la modifica statutaria, l’articolo 6 del TUOEL (Testo Unico degli Enti Locali) stabilisce che gli statuti e le loro modifiche devono essere deliberati con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Nel caso specifico, la delibera consiliare n. … ha approvato la modifica con 8 voti favorevoli e 1 contrario su un totale di 10 consiglieri assegnati più il Sindaco. Poiché, ai fini del quorum, deve essere computato anche il Sindaco (come chiarito dalla circolare del Dipartimento n. 1454 del 4 febbraio 2021), la modifica è stata approvata con il quorum richiesto dal TUOEL, rendendo la sua adozione legittima.
Natura degli Incarichi: Non Vere e Proprie “Deleghe” Assessoriali
La questione più delicata riguarda la formulazione del comma 7 dell’articolo 16 dello statuto e la natura degli incarichi conferiti. L’articolo 6 del TUOEL consente agli statuti di specificare le attribuzioni degli organi, purché in armonia con le prerogative di legge. Sebbene il TUOEL non disciplini espressamente la delega di funzioni dal sindaco agli assessori, la prassi e l’interpretazione normativa ammettono tale possibilità.
Tuttavia, i provvedimenti adottati dal Sindaco nel caso in esame, pur menzionando l’articolo 16, comma 7 dello statuto, attribuiscono ai cittadini esterni “incarichi di studio e collaborazione” in determinate materie, specificando che non comportano oneri per l’ente e non prevedono la possibilità di adottare atti con rilevanza esterna.
Questo distingue chiaramente tali incarichi dalle vere e proprie “deleghe” conferite agli assessori, che implicano l’esercizio di poteri in nome proprio con imputazione degli effetti al delegante e l’adozione di provvedimenti con efficacia esterna. Pertanto, gli incarichi di studio e collaborazione conferiti dal Sindaco non sembrano incidere sull’attività svolta dai componenti della giunta, circoscrivendo in maniera puntuale la loro portata.
Raccomandazione: Chiarire le Finalità della Norma Statutaria
Considerando la formulazione della previsione statutaria all’art. 16, comma 7, e la distinzione con le deleghe assessoriali (che, sebbene non espressamente previste dal TUOEL, sono desumibili da numerosi articoli del D.Lgs. n. 267/2000, come gli artt. 78, comma 3, 42, comma 3, e 90, comma 1), è opportuno precisare meglio le finalità della disposizione statutaria. Questo contribuirebbe a tenere ben distinto il conferimento di incarichi di studio e collaborazione dalle deleghe vere e proprie che spettano agli assessori, garantendo maggiore chiarezza e trasparenza nell’operato dell’ente.