La ricorrente lamenta l’illegittimità del procedimento di verifica di congruità dell’offerta per incompetenza del soggetto procedente, essendo stato, a suo avviso, esperito dal progettista e Direttore Lavori, anziché dal RUP.
Il bando di gara, in ogni caso, non concedeva al RUP la facoltà di avvalersi di un ausilio esterno per affrontare questioni connotate da particolare difficoltà tecnica.
La decisione assunta dalla stazione appaltante sfugge, come poc’anzi anticipato, ai vizi denunciati dalla società ricorrente.
Al riguardo, pare, invero, sufficiente ricordare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non si ravvisano valide ragioni per discostarsi, “nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia, che appartiene alla competenza del RUP, questi può avvalersi del supporto della stessa commissione giudicatrice o di una commissione o di un tecnico ad hoc, con la precisazione che l’affidamento di detto incarico non spoglia il RUP della sua competenza, dovendo egli fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato (Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2021, n. 2086; sez. III, 5 giugno 2020, n. 3602)” (Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2021, n. 6784).