Relativamente all’esenzione Imu per l’abitazione principale, i giudici di Piazza Cavour hanno ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del Dl n. 201/2011.
Pertanto, è da escludere che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, come previsto dall’originaria formulazione della norma censurata. Quindi, salvo l’accertamento di comportamenti elusivi, l’esenzione Imu per l’abitazione principale spetta al possessore dell’immobile in cui quest’ultimo dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche nel caso in cui il coniuge o il compagno abbia la residenza anagrafica in un altro comune.
È stato così chiarito che, a differenza dell’ipotesi di “seconda casa” (per cui non spetta l’esenzione in parola), nel caso di residenze diverse l’agevolazione può certamente essere riconosciuta ad entrambi i componenti del nucleo familiare, purché questi abbiano fissato la propria residenza anagrafica ciascuno presso la propria abitazione principale.