Con l’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto la parola “fine” a un contenzioso interpretativo sull’imposta di soggiorno che ha interessato per anni i Comuni e i gestori delle strutture ricettive.
Al centro della disputa vi era la natura giuridica del gestore e, di riflesso, l’individuazione del giudice competente a decidere sulle controversie relative alla gestione delle somme riscosse.
Le Sezioni Unite hanno confermato che, a seguito delle modifiche normative introdotte nel 2020 (art. 180 del D.L. n. 34/2020), il gestore della struttura ricettiva assume la veste di responsabile d’imposta.
Questa qualifica sostituisce definitivamente quella di “agente contabile”, segnando un passaggio d’epoca per la fiscalità locale.
Addio alla qualifica di agente contabile e alla Corte dei Conti
Il punto di svolta riguarda la giurisdizione. Qualificando il gestore come responsabile d’imposta, la Cassazione ha stabilito l’esclusione della giurisdizione della Corte dei conti.
In passato, il gestore era considerato un incaricato di pubblico servizio che maneggiava denaro pubblico, con l’obbligo di rispondere della sua gestione davanti ai giudici contabili.
Oggi, invece, il rapporto viene ricondotto nell’alveo del diritto tributario puro: il gestore ha un’obbligazione solidale con il turista per il pagamento del tributo, e le eventuali contestazioni rientrano nella competenza della Corte di Giustizia Tributaria.
Addio al Modello 21: semplificazione amministrativa
La conseguenza operativa più immediata e rilevante per gli uffici tributari comunali è il venir meno dell’obbligo di resa del conto giudiziale.
- Scomparsa del Modello 21: I gestori non sono più tenuti alla presentazione del rendiconto annuale (il famigerato Modello 21) alla Corte dei Conti tramite il Comune.
- Semplificazione dei flussi: Questo alleggerimento burocratico elimina un adempimento che spesso generava errori formali e sanzioni sproporzionate rispetto all’entità del tributo.
- Nuovo regime sanzionatorio: In caso di omesso o parziale versamento, non si configureranno più reati legati al maneggio di denaro pubblico (come il peculato, salvo rari casi di transitorietà normativa), ma verranno applicate le sanzioni amministrative tributarie ordinarie.
Cosa devono fare i Comuni: adeguamenti regolamentari
L’ordinanza n. 1527/2026 impone ai Comuni un’azione tempestiva per allineare la normativa locale al dettato della Cassazione. È necessario:
- Revisione dei Regolamenti Comunali: Eliminare ogni riferimento alla figura del gestore come “agente contabile” e ai relativi obblighi di rendicontazione giudiziale.
- Aggiornamento della modulistica: Sostituire le vecchie istruzioni con i nuovi obblighi dichiarativi previsti dalla legge dello Stato.
- Monitoraggio dei procedimenti pendenti: Valutare l’impatto della pronuncia sui contenziosi ancora aperti riguardanti le annualità passate, alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite.
Questa sentenza non è solo un chiarimento tecnico, ma un atto di semplificazione che riconosce la realtà operativa del settore extralberghiero e alberghiero, sollevando i Comuni da oneri istruttori complessi e spesso privi di utilità fiscale concreta.