L’Agenzia delle Entrate ha messo fine a un dubbio interpretativo riguardante i contratti di appalto stipulati tra una Stazione Appaltante e un altro Ente (o Associazione di Stazioni Appaltanti). Il cuore del messaggio è chiaro: anche se le parti sono soggetti pubblici o rientrano nelle casistiche dell’art. 56 del Codice dei Contratti, l’imposta di bollo è dovuta.
Non si tratta di un’esenzione, ma dell’applicazione della modalità semplificata introdotta dal nuovo Codice (Dlgs. n. 36/2023).
La nuova disciplina: pagamento “una tantum” e proporzionale
Dimenticate il vecchio sistema di calcolo basato sui fogli o sulle righe previsto dal Dpr. n. 642/1972. L’art. 18, comma 10 del nuovo Codice ha rivoluzionato la materia per gli appalti pubblici:
- Versamento unico: L’imposta si paga una sola volta al momento della stipula.
- Natura sostitutiva: Questo pagamento copre tutti gli atti e i documenti relativi alla selezione e all’esecuzione (ad esclusione delle fatture).
- Calcolo proporzionale: L’importo dipende dal valore del contratto, seguendo scaglioni predefiniti.
Gli scaglioni dell’imposta: quando e quanto si paga
Il sistema è strutturato per rendere il calcolo immediato. Ecco come si articola la tassazione in base all’importo del contratto (incluse opzioni e rinnovi):
| Importo del Contratto | Imposta di Bollo dovuta |
| Inferiore a € 40.000 | Esente |
| Da € 40.000 a meno di € 150.000 | € 40 |
| Da € 150.000 a meno di € 1.000.000 | € 120 |
| Da € 1.000.000 a meno di € 5.000.000 | € 600 |
| Oltre € 5.000.000 | € 1.000 |
Nota importante: La soglia dei 40.000 euro rappresenta una vera e propria “area di franchigia” per i piccoli affidamenti, garantendo una significativa riduzione degli oneri amministrativi per le micro-imprese e le piccole forniture.
Il nesso con l’art. 56: appalti tra amministrazioni
Il punto centrale della Risposta n. 1/2026 riguarda i contratti tra autorità contraenti. L’Agenzia ha precisato che i contratti indicati dall’art. 56, comma 1, lett. a) del Codice non possono sottrarsi del tutto alla disciplina del Bollo.
Essendo questi contratti definiti a “titolo oneroso” e stipulati per iscritto, rientrano pienamente nella nozione di appalto pubblico.
Di conseguenza, pur godendo di alcune flessibilità procedurali, devono comunque assolvere il tributo secondo le modalità semplificate dell’art. 18. L’obiettivo della norma è infatti quello di razionalizzare e anticipare il gettito, eliminando la frammentazione dei versamenti durante la vita dell’appalto.