La Corte afferma il seguente principio di diritto: “ai sensi dell’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1 settembre 1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psicofisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all’orario contrattuale settimanale”.
Tutto il giorno: Accantonamento a bilancio del Fondo di garanzia debiti commerciali per gli enti in ritardo con i pagamenti e/o con elevato stock di debito comm.le scaduto
Tutto il giorno
28 Febbraio 2026