IMPIEGO PUBBLICO - SANITÀ, RIPOSO SETTIMANALE

IMPIEGO PUBBLICO – SANITÀ, RIPOSO SETTIMANALE

La Corte afferma il seguente principio di diritto: “ai sensi dell’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1 settembre 1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psicofisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all’orario contrattuale settimanale”.

Cass-civ-sez-lavoro-ord-19088-data-ud-03-07-2024-11-07-2

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