La progressione orizzontale non comporta lo svolgimento di mansioni superiori. La Cassazione nega qualsiasi ricaduta delle progressioni economiche sullo status giuridico dei dipendenti.
La Corte dopo aver analizzato approfonditamente le disposizioni della contrattazione nazionale collettiva in rapporto anche alle previsioni del d.lgs 165/2001 ribadisce come non sia possibile “distinguere, all’interno della medesima area, fra mansioni superiori e inferiori, essendo possibile, all’interno di questa, solo un sistema di sviluppo economico correlato al maggiore grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti”.
La tornata della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 ha riformato la progressione orizzontale e l’ordinamento del personale, eliminando le posizioni economiche di sviluppo. A seguito delle progressioni economiche viene conseguito un differenziale stipendiale, qualificato più chiaramente come aumento di stipendio, a totale parità di inquadramento e mansioni. L’ordinanza conclude che nel caso di ripensamento sulla procedura, il dipendente inizialmente beneficiato dalla progressione non acquisisce alcun diritto alla conservazione del trattamento, non essendovi nessun effetto della progressione sulle mansioni.