Con l’ordinanza n. 12430 del 4 maggio 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su un tema delicato per il comparto del pubblico impiego locale: le conseguenze giuridiche e risarcitorie derivanti dal diniego illegittimo del conferimento di una posizione organizzativa (P.O.)
IL CASO E IL PRINCIPIO DI DIRITTO
La controversia nasce dal ricorso di un dipendente di un ente locale a cui era stato negato l’accesso a una posizione di responsabilità nonostante la sussistenza dei requisiti.
La Suprema Corte ha ribadito che, qualora l’amministrazione agisca in violazione delle regole di correttezza e buona fede o dei criteri procedurali, non scatta un diritto automatico alla percezione degli stipendi non goduti, bensì il diritto al risarcimento del danno per perdita di “chance”.
Secondo gli Ermellini, la chance non è una mera aspettativa, ma un’entità patrimoniale a sé stante, suscettibile di valutazione economica qualora il lavoratore dimostri che esisteva una probabilità concreta di ottenere l’incarico.
LA DISTINZIONE TRA LUCRO CESSANTE E PERDITA DI CHANCE
Un punto cruciale della sentenza riguarda la natura del danno. La Corte specifica che:
- Non coincide con le retribuzioni perse: Il dipendente non può pretendere l’equivalente esatto dell’indennità di posizione che avrebbe percepito, perché non vi è la certezza matematica che sarebbe stato il vincitore della selezione o l’incaricato designato.
- Consiste nella possibilità di conseguire il vantaggio: Il danno risiede nel venir meno della possibilità di ottenere quel miglioramento economico e professionale.
CRITERI DI PROVA E LIQUIDAZIONE EQUITATIVA
Per ottenere il risarcimento, il dipendente ha l’onere di fornire la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta.
Non basta dunque una generica aspirazione, ma occorre dimostrare, sulla base degli atti e del curriculum, che vi fosse un’elevata probabilità di successo.
Per quanto concerne la quantificazione monetaria, i giudici hanno indicato due binari guida:
- Valutazione Equitativa: Trattandosi di un danno futuro e incerto nel suo ammontare, il giudice deve ricorrere all’equità (ex art. 1226 c.c.).
- Parametro delle retribuzioni: Pur non coincidendo con esse, le retribuzioni perse fungono da base di calcolo. Il totale viene poi “abbattuto” percentualmente in base al grado di probabilità di successo che il lavoratore aveva e alla natura di danno futuro della pretesa.
CONCLUSIONI PER GLI ENTI LOCALI
L’ordinanza n. 12430/2026 funge da monito per le Pubbliche Amministrazioni: la discrezionalità nel conferimento degli incarichi non può tradursi in arbitrio.
La violazione delle procedure o il diniego immotivato espongono l’ente a un esborso risarcitorio che, seppur liquidato in via equitativa, rappresenta una sanzione concreta per la lesione della carriera del dipendente.
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 12430 del 4 maggio 2026