CAM (Criteri ambientali minimi) – Il TAR Campania ha decretato l’annullamento della procedura di gara indetta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione.
La gara, del valore di oltre 23 milioni di euro, è stata travolta dall’illegittimità del bando riguardante la tutela ambientale.
La controversia: scontro tra i giganti del servizio pulizie
Il ricorso è stato presentato dalla società classificatasi seconda, la quale ha impugnato l’aggiudicazione in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese (r.t.i.). La ricorrente ha contestato diversi aspetti, tra cui:
- Valutazione dell’offerta tecnica: discrepanze tra ore di formazione offerte e costi dichiarati.
- Composizione della Commissione: presenza di membri esterni e di un magistrato in quiescenza come presidente.
- Parità di genere: mancata previsione di punteggi premiali per la certificazione ex D.Lgs. 198/2006.
Tuttavia, il Collegio ha respinto la maggior parte di queste censure, ritenendo che la commissione avesse operato con discrezionalità tecnica legittima e che la composizione del seggio fosse adeguata alla complessità dell’appalto.
Il punto di rottura: i Criteri Ambientali Minimi (CAM)
Il motivo che ha portato all’annullamento integrale della procedura riguarda la violazione dell’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice degli Appalti). Il TAR ha rilevato che:
- Genericità del bando: La disciplina di gara si limitava a un rinvio generico alle norme vigenti (D.M. n. 51/2021) senza una reale declinazione tecnica dei criteri ambientali nei documenti ufficiali.
- Mancanza di punteggi premianti: Non erano stati previsti criteri “premianti” per valorizzare le offerte con maggiore sostenibilità ambientale, contravvenendo a obblighi normativi cogenti.
- Insufficienza dell’eterointegrazione: Il Tribunale ha chiarito che non basta richiamare i decreti ministeriali; la stazione appaltante deve inserire attivamente i CAM nel disciplinare di gara.
Respinte le accuse di “inaffidabilità” e “anomalia”
La sentenza ha affrontato anche un ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria, che mirava a escludere la ricorrente principale per presunte sottostime del costo della manodopera e per una condanna per corruzione che avrebbe colpito un socio di maggioranza.
Il TAR ha rigettato tali accuse, osservando che lo scostamento dalle tabelle ministeriali del costo del lavoro è ammesso se motivato e che il socio citato non rivestiva ruoli gestionali tali da imporre obblighi dichiarativi ai fini dell’esclusione.
Conclusioni e scenari futuri
L’annullamento della gara, già sancito da precedenti sentenze dello stesso TAR per i medesimi motivi (sentenze nn. 7713, 7714 e 7715 del 2025), obbliga l’Azienda Ospedaliera a una profonda revisione degli atti di gara.
Nonostante il tentativo della stazione appaltante di far dichiarare il ricorso improcedibile, il TAR ha proceduto alla decisione di merito per garantire la chiarezza giuridica tra le parti, disponendo comunque la compensazione delle spese legali.
Sentenza n. 431 del 22 gennaio 2026, la Quinta Sezione del TAR Campania