L’interessante caso si riferisce ad una concessione del servizio di gestione dell’imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni compresa l’attività di accertamento, relativa riscossione e materiale affissioni di manifesti.
In fase esecutiva l’offerente secondo graduato compulsa l’amministrazione comunale affinché l’aggiudicataria possa essere considerata inadempiente, e successivamente chiede in giudizio detto accertamento, nonché la condanna dell’Amministrazione ad avviare il procedimento di risoluzione (per inadempimento) del contratto stipulato con la concessionaria.
Il presunto inadempimento si riferisce all’utilizzo da parte del concessionario di un contratto “continuativo di cooperazione” ex art. 105, comma 3, lett. c-bis, del d.lgs. n. 50/2016, al fine di ottemperare alla disposizione del capitolato secondo la quale il concessionario avrebbe dovuto “ mettere a disposizione uno sportello operativo – unità locale nel Comune o in altra unità locale distante non oltre km 15 dalla sede municipale, con almeno una risorsa regolarmente iscritta a libro matricola INPS. …; il requisito non è assolto dall’attivazione di un semplice recapito presso un punto commerciale estraneo alla gestione del servizio”.
Tar Lombardia, Milano, IV, 1 dicembre 2021, n. 2647