Il principio di rotazione, disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. 36/2023, non è un mero adempimento burocratico, ma un “correttivo sistemico”.
La sua funzione primaria è evitare il consolidarsi di rendite di posizione a favore del contraente uscente, garantendo un’equa distribuzione delle opportunità di business tra gli operatori economici, specialmente nelle procedure a bassa intensità competitiva come gli affidamenti diretti.
La deroga sotto i 5.000 euro: una scelta di efficienza
Il legislatore, al comma 6 dell’art. 49, ha introdotto una valvola di sfogo per la micro-contrattualistica. Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, la rotazione può essere disapplicata.
- Ratio: Evitare che il costo amministrativo della ricerca di un nuovo fornitore superi il beneficio economico del contratto stesso.
- Operatività: La Stazione Appaltante può riaffidare il servizio allo stesso operatore senza particolari oneri motivazionali legati alla rotazione.
Il Parere MIT n. 3838/2025: superamento delle soglie e continuità
Un punto critico riguardava la possibilità di affidare un contratto superiore a 5.000 euro a un operatore che avesse appena concluso un micro-affidamento sotto soglia.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Parere n. 3838 dell’11 dicembre 2025) ha fornito una lettura estensiva e favorevole alla semplificazione:
Il principio espresso dal MIT: Un affidamento inferiore a 5.000 euro non “brucia” la possibilità per l’operatore di ricevere un successivo incarico di importo superiore (sempre entro la soglia dei 140.000 euro), a patto che la Stazione Appaltante abbia suddiviso gli affidamenti in fasce di valore (art. 49, comma 3).
In sostanza, la rotazione si applica all’interno della singola fascia economica: ciò che accade nella fascia “micro” non preclude la partecipazione nella fascia “media”.
I paletti invalicabili: frazionamento e programmazione
Nonostante le aperture del MIT, la deroga non è una “carta bianca” per l’arbitrio. Il sistema regge solo se supportato da due pilastri fondamentali previsti dagli artt. 2 e 14 del Codice:
- Divieto di frazionamento artificioso: È vietato spezzettare un appalto unitario in più affidamenti sotto i 5.000 euro al solo scopo di eludere la rotazione o le procedure ordinarie.
- Obbligo di programmazione: La reiterazione di micro-affidamenti allo stesso soggetto deve essere giustificata da esigenze oggettive. Se la ripetizione è figlia di una cattiva pianificazione dei fabbisogni, la deroga decade e la rotazione torna obbligatoria.
Riepilogo operativo per le Stazioni Appaltanti
| Fattispecie | Applicazione Rotazione | Condizioni |
| Sotto i 5.000 € | Esclusa (Deroga ex lege) | Rispetto dei principi generali. |
| Sopra i 5.000 € | Obbligatoria | Salvo casi eccezionali motivati. |
| Passaggio da <5k a >5k | Consentita | Presenza di fasce di valore e corretta programmazione. |
Conclusioni: verso un’interpretazione non formalistica
L’orientamento espresso nel 2025 conferma la volontà di superare gli automatismi preclusivi del passato. La centralità si sposta dalla “regola rigida” alla motivazione della Stazione Appaltante: la rotazione serve a proteggere il mercato, non a paralizzare l’amministrazione in presenza di micro-importi.