Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato una sentenza sul ricorso riguardante l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica.
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) riguarda il ricorso presentato da Euroristorazione S.r.l. contro il Comune di Trezzano Sul Naviglio e il RTI composto da Società Cooperativa Italiana di Ristorazione (Cirfood S.C.) e A.R.Co. – Azienda per la Ristorazione Collettiva S.r.l.22222. La controversia verte sull’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti a ridotto impatto ambientale per il periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 20293.
Motivi di Ricorso
I motivi principali includono violazioni di principi fondamentali delle gare d’appalto (es. par condicio, digitalizzazione, segretezza dell’offerta) e falsa applicazione di articoli del D.Lgs. 36/2023, oltre a difetti di motivazione e istruttoria, illogicità e irragionevolezza nelle valutazioni della Commissione.
È stata chiesta anche una Consulenza Tecnica d’Ufficio per verificare la correttezza dei calcoli e il deposito di files prodotti dall’aggiudicataria.
Motivi di Ricorso Incidentale
Cirfood ha sollevato la “Violazione del Principio del Risultato” e la mancata esclusione dell’offerta di Euroristorazione per carenza dei requisiti previsti dalla lex specialis.
Le censure riguardano violazioni di articoli del Capitolato Descrittivo-Prestazionale e del Disciplinare di Gara, in particolare per offerte parziali, incomplete o non rispettose dei documenti di gara. Si invoca la violazione dell’art. 70, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023, del principio di par condicio, e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione.