Il TAR Sicilia-Palermo ha chiarito che il PIAO non può essere impugnato direttamente dai dipendenti pubblici che ne contestano le scelte in materia di personale.
La decisione è stata presa in seguito al ricorso di un dipendente comunale, un istruttore che aspirava a una progressione verticale in deroga, il quale si è visto precluso tale percorso a causa della scelta dell’Ente di coprire un posto di funzionario tramite una procedura esterna di reclutamento, come previsto dal nuovo PIAO.
Il ricorrente riteneva di essere stato escluso “a monte” dalla possibilità di concorrere.
La Natura Endo-Organizzativa del PIAO
I giudici siciliani hanno dichiarato il ricorso inammissibile, motivando la decisione sulla natura giuridica del PIAO:
1. Atto di Valenza Interna (Endo-Organizzativa)
Il TAR ha richiamato l’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, che definisce il PIAO come un atto di programmazione che serve a organizzare il personale e a raccordare i processi di reclutamento e mobilità.
Sentenza: Il piano «contiene l’indicazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione di esso» e «ha efficacia vincolante solo per gli uffici interni».
Il PIAO è quindi una scelta macro-organizzativa che impegna l’amministrazione ma non incide in modo immediato e diretto sulla posizione giuridica dei singoli dipendenti. Non crea di per sé diritti o obblighi esigibili verso l’esterno.
2. Assenza di Effetti Lesivi Diretti
Perché un atto amministrativo sia impugnabile, deve produrre un effetto lesivo e diretto sulla sfera giuridica del ricorrente.
Il PIAO, in quanto mero documento di pianificazione e cornice di opzioni (concorsi, mobilità, progressioni), non possiede tale capacità lesiva.
Quando Scatta l’Interesse a Ricorrere
La sentenza stabilisce chiaramente il momento in cui un dipendente ottiene la legittimazione a ricorrere in tribunale:
- L’interesse a ricorrere sorge solo quando l’ente adotta gli atti di indizione della selezione, ovvero bandi, avvisi o determinazioni, che hanno efficacia erga omnes (verso tutti).
Solo in questa fase, infatti, le scelte programmatiche contenute nel PIAO si traducono in provvedimenti concreti e specifici che incidono sulle possibilità di partecipazione del lavoratore, determinando se e come questi potrà concorrere per il posto.
Non basta non essere d’accordo con la programmazione del personale.
Il dipendente può rivolgersi al giudice amministrativo solo quando l’Amministrazione concretizza la sua scelta in un atto (il bando) che gli impedisce di fatto di partecipare alla selezione.
Tar Sicilia-Palermo (sezione II, sentenza 28 novembre 2025 n. 2638)