Il nuovo Testo unico sulla riscossione non risolve i problemi relativi all’applicazione degli oneri di riscossione ai crediti tributari degli enti locali. La legge di Bilancio 2022 ha eliminato tali oneri per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) dal 1° gennaio 2022, modificando una norma poi confluita nel Testo unico.
Questa eliminazione ha creato due problemi: uno interpretativo e uno di equità. Il problema di equità sorge perché i debitori sono trattati diversamente a seconda che l’ente locale scelga l’AdeR o altri soggetti (riscossione diretta o tramite concessionario privato). Se la riscossione è affidata all’AdeR, non dovrebbero essere dovuti oneri; altrimenti, si applicano oneri del 3% o 6%.
Il problema interpretativo nasce dal fatto che alcuni comuni continuano a richiedere gli oneri anche quando si avvalgono dell’AdeR, basandosi su una norma precedente (comma 803 della legge 160/2019) che non è stata esplicitamente abrogata. Tuttavia, un’altra norma (comma 785 della stessa legge) prevede che, in caso di riscossione tramite AdeR, si applichi unicamente la disciplina specifica per quest’ultima.
La norma che disciplina gli oneri dovuti all’AdeR (comma 792 della legge 160/2019) fa riferimento a una versione precedente della normativa sugli oneri, non aggiornata dopo la legge di Bilancio 2022. Questa mancata armonizzazione non è stata risolta neanche dal nuovo Testo unico, creando incertezza e disparità di trattamento.