Il TAR della Toscana ha stabilito un principio fondamentale negli appalti pubblici: il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) è uno strumento di supporto per la verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante, e non un requisito insostituibile per la partecipazione alla gara.
Una conclusione diversa, secondo i giudici, contrasterebbe con il principio del favor partecipationis, che mira a garantire la massima apertura e concorrenza nelle procedure di gara.
Il Caso: Errore nel Codice Fiscale e Autocertificazione
Il contenzioso nasce dal ricorso presentato da un operatore economico, classificato secondo, che chiedeva l’esclusione dell’aggiudicatario per l’incompleta formazione del FVOE.
L’impresa aggiudicataria, tuttavia, aveva motivato la problematica con l’erronea indicazione del codice fiscale e aveva sopperito alla carenza documentale producendo un’autocertificazione dei requisiti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
La Decisione del TAR
Il TAR Toscana ha respinto il ricorso, accogliendo la tesi della stazione appaltante e dell’aggiudicataria. La sentenza si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale che può essere riassunto in due punti chiave:
- Natura del FVOE (Supporto, non Obbligo): Il fascicolo virtuale «rappresenta un sistema di supporto alla stazione appaltante per la verifica dei requisiti… non un elemento costitutivo della legittima partecipazione alla gara».
Pertanto, il suo utilizzo non può essere imposto a pena di esclusione senza una specifica previsione di legge (richiamati precedenti del TAR Sicilia-Catania, Tar Campania-Salerno e Tar Napoli). - Validità dell’Autocertificazione: L’autocertificazione mira a consentire la più spedita conclusione del procedimento, e deve essere accettata, fatto salvo il doveroso potere di controllo della Pubblica Amministrazione.
Nel caso specifico, si è trattato di una «mera regolarizzazione di carattere documentale, sempre suscettibile di soccorso istruttorio».
Il Correttivo Appalti e l’Estensione del Soccorso Istruttorio
Il TAR ha rafforzato ulteriormente la sua decisione citando l’articolo 99, comma 3 bis, del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023), introdotto dal cosiddetto “correttivo appalti” (D.Lgs. n. 209/2024).
Tale disposizione prevede che, in caso di comprovato malfunzionamento (anche parziale) del FVOE, l’aggiudicazione possa essere disposta previa acquisizione di un’autocertificazione da parte dell’offerente.
Il TAR Toscana ha argomentato che questa disposizione può essere applicata anche nel caso in esame, dove l’inconveniente era dovuto a un errore dell’operatore economico nell’indicazione del codice fiscale.
Principio Applicato: L’errore dell’operatore che determina carenze documentali è una situazione parificabile alle carenze documentali che, ai sensi dell’articolo 101 del D.Lgs. n. 36/2023, sono sempre suscettibili di soccorso istruttorio.
La sentenza ribadisce, quindi, la prevalenza del principio del favor partecipationis e la possibilità di sanare le carenze documentali relative al FVOE, sia in caso di malfunzionamento tecnico che di errore umano, attraverso l’autocertificazione e il soccorso istruttorio.
Tar Toscana con la sentenza n.1856 del 14 novembre 2025