Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato il Parere 25 marzo 2025, n. 10.406, fornendo un chiarimento cruciale in merito alla convocazione del Consiglio comunale e ai limiti delle sue competenze.
Il parere è stato emesso in risposta a una richiesta di una Prefettura riguardante la mancata convocazione di un’Assemblea consiliare, che era stata sollecitata da un quinto dei consiglieri comunali.
La Contestazione: Il “Piano Triennale Fabbisogni di Personale” al Centro del Dibattito
La vicenda ha origine dalla richiesta di un quinto dei consiglieri comunali di convocare il Consiglio, ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento del Consiglio (che riprende l’articolo 39, comma 2, del TUEL), per discutere un “atto di indirizzo alla Giunta comunale per la revoca della Deliberazione n. 38/2024, avente ad oggetto ‘Piano triennale fabbisogni di personale’ (PTFP). Aggiornamento 2024/2026 e approvazione della dotazione organica quale sezione 3.3 del ‘Piano integrato di attività e organizzazione’ (PIAO)”.
Il Presidente del Consiglio, su sollecitazione della Prefettura, aveva riferito che il Sindaco aveva ritenuto la proposta “estranea alle competenze del Consiglio e non conforme alla procedura prevista dall’art. 21 del Regolamento”, in quanto l’articolo 11 della Funzione pubblica n. 132/2022 individua nella Giunta comunale l’organo preposto all’adozione del PIAO. Di conseguenza, la questione sarebbe stata considerata non istruita e fuori dalle prerogative consiliari.
I consiglieri proponenti hanno però ribadito che il loro intento era quello di adottare un semplice atto di indirizzo, basandosi sull’articolo 42, comma 2, lettera i), del TUEL, che attribuisce al Consiglio la competenza sulle “spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi”. Hanno inoltre sottolineato di aver seguito la procedura regolamentare, presentando una proposta di deliberazione completa di relazione illustrativa.
Il Diritto di Iniziativa delle Minoranze: Un Valore Essenziale della Democrazia Locale
Il DAIT ha ribadito l’importanza del diritto di richiedere la convocazione del Consiglio Comunale da parte di un quinto dei consiglieri, un diritto “tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell’ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del Consiglio Comunale in un termine emblematicamente breve di 20 giorni”.
Questo sottolinea come l’ordinamento consideri “un valore essenziale del sistema democratico che alla minoranza sia assicurata effettività del diritto di iniziativa, e cioè del diritto di discussione in assemblea sull’argomento richiesto.”
Il Ruolo del Presidente del Consiglio e la Competenza dell’Assemblea
In merito ai motivi che hanno portato alla richiesta di convocazione, il Ministero ha chiarito che il Presidente del Consiglio ha la sola competenza di verifica formale che la richiesta provenga dal numero prescritto di soggetti legittimati. Non può, in alcun modo, sindacarne l’oggetto.
La giurisprudenza in materia è costante nell’affermare che spetta solo al Consiglio la verifica sulla legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare, a meno che l’oggetto non sia manifestamente illecito, impossibile o per legge chiaramente estraneo alle competenze dell’Assemblea.
Viene quindi ribadito che una questione rientra nella competenza del Consiglio Comunale quando fa riferimento agli atti fondamentali elencati dall’articolo 42, comma 2, del TUEL, o quando rientra nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di cui al comma 1 del medesimo articolo 42. Questo significa che la discussione in Consiglio non deve necessariamente sfociare nell’adozione di un provvedimento finale.
La Decisione del DAIT: La Questione va Portata in Consiglio
Nel caso specifico, il DAIT ha rilevato che la convocazione è stata richiesta nel rispetto delle procedure regolamentari, con la presentazione di una proposta di deliberazione e una relazione illustrativa.
Sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale, il Dipartimento ritiene che la questione debba essere portata all’attenzione del Consiglio. Spetta solo a quest’Organo, nella sua interezza, valutare l’ammissibilità degli argomenti da trattare, nell’ambito delle prerogative riconosciute dalla legge.
In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del TUEL, il Prefetto potrà attivare gli interventi sostitutori previsti dall’articolo 39, comma 5, del TUEL.
Questo parere rafforza la centralità del ruolo del Consiglio comunale e il diritto delle minoranze di promuovere il dibattito su questioni di interesse per la comunità, anche quando si tratta di atti di indirizzo che non sfociano direttamente in provvedimenti finali.