Il Ministero dell’Interno, tramite il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (Dait), ha chiarito i confini della competenza consiliare e l’importanza del diritto di iniziativa delle minoranze, anche in merito al Piano dei Fabbisogni di Personale.
Il dibattito sulla corretta attribuzione delle competenze tra gli organi degli enti locali è sempre vivo. Un recente parere del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (Dait), datato 2 luglio 2025 (Parere n. 10.406 del 25 marzo 2025), interviene su un caso specifico sollevato da una Prefettura in merito alla mancata convocazione del Consiglio comunale.
La questione ruota attorno al diritto di iniziativa di un quinto dei Consiglieri comunali e alla delimitazione delle materie di competenza del Consiglio stesso.
La Richiesta dei Consiglieri e il Dait
La vicenda prende le mosse dalla richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali di convocare l’Assemblea consiliare. L’obiettivo era discutere un “atto di indirizzo alla Giunta comunale per la revoca della Deliberazione n. 38/2024, avente ad oggetto ‘Piano triennale fabbisogni di personale’ (‘Ptfp’).
Aggiornamento 2024/2026 e approvazione della dotazione organica quale sezione 3.3 del ‘Piano integrato di attività e organizzazione’ (‘Piao’)”. La richiesta faceva leva sull’art. 23 del Regolamento del Consiglio, che richiama l’art. 39, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel).
Il Presidente del Consiglio, su sollecitazione prefettizia, aveva comunicato il parere del Sindaco, secondo cui l’argomento era estraneo alla competenza del Consiglio e non conforme alle procedure regolamentari. Si sosteneva che l’art. 11 della Funzione pubblica n. 132/2022 individua nella Giunta comunale l’organo preposto all’adozione del “Piao”, escludendo così la competenza consiliare.
I Consiglieri, tuttavia, hanno ribadito di voler adottare un semplice atto di indirizzo, richiamando l’art. 42, comma 2, lett. i), del Tuel, che attribuisce al Consiglio la competenza sulle “spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi”. Hanno inoltre affermato di aver rispettato l’art. 21 del Regolamento, allegando proposta di deliberazione e relazione illustrativa.
La Tutela del Diritto di Iniziativa e i Limiti del Sindacato Prefettizio
Il Dait, nel suo parere, ha richiamato l’attenzione sulla tutela rafforzata del diritto di richiedere la convocazione del Consiglio comunale da parte di un quinto dei Consiglieri, sancito dall’art. 39, comma 2, del Tuel. Questo diritto è ritenuto un valore essenziale del sistema democratico, volto a garantire l’effettività del diritto di iniziativa delle minoranze e, di conseguenza, il diritto di discussione in assemblea sugli argomenti richiesti.
Il Ministero ha chiarito che il Presidente del Consiglio ha la sola facoltà di verificare che la richiesta provenga dal numero prescritto di soggetti legittimati, non potendo sindacare l’oggetto della richiesta. La giurisprudenza in materia è unanime nell’affermare che spetta esclusivamente al Consiglio, nella sua collegialità, verificare la legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare.
L’unica eccezione si ha quando l’oggetto sia “illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea”.
Competenze del Consiglio Comunale: Non Solo Atti Fondamentali
Il parere del Dait ha ribadito un principio fondamentale: una questione rientra nella competenza del Consiglio comunale non solo quando si riferisce agli atti fondamentali espressamente elencati dal comma 2 dell’art. 42 del Tuel, ma anche quando rientra nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Ciò implica che la trattazione da parte del Consiglio non debba necessariamente sfociare nell’adozione di un provvedimento finale, ma può limitarsi ad un atto di indirizzo o di controllo.
Nel caso specifico, la richiesta dei Consiglieri, che prevedeva una proposta di deliberazione con relazione illustrativa, rientrava pienamente nei crismi di completezza richiesti dal regolamento e dal Tuel.
Conclusione: Il Prefetto e l’Attivazione dei Poteri Sostitutivi
Alla luce di quanto delineato, il Dait ha concluso che la questione sollevata dai Consiglieri di minoranza deve essere portata all’attenzione del Consiglio. Spetta solo a quest’ultimo, nella sua interezza, valutare l’ammissibilità degli argomenti da trattare, nell’ambito delle prerogative riconosciute dalla legge.
Il Dait ha inoltre ricordato che, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Tuel, il Prefetto potrà attivare gli interventi sostitutivi previsti dall’art. 39, comma 5, del Tuel. Questo sottolinea la serietà della violazione e la tutela offerta dall’ordinamento al diritto di iniziativa delle minoranze in Consiglio comunale.