Il Consiglio di Stato ha messo un punto fermo su una complessa controversia relativa a una procedura di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura.
La decisione ribadisce l’importanza della continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione e la legittimità delle verifiche effettuate dalle stazioni appaltanti.
Il caso: contestazione sull’esclusione di un operatore
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un operatore economico escluso dalla procedura di gara indetta da un’amministrazione provinciale.
L’esclusione era stata disposta a causa della mancanza di un requisito tecnico-professionale specifico richiesto dal bando di gara, ovvero la dimostrazione di aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente per un importo minimo prestabilito.
La società ricorrente sosteneva che la stazione appaltante avesse interpretato in modo eccessivamente restrittivo le clausole del disciplinare, non considerando validi alcuni contratti presentati in sede di documentazione che, a suo dire, avrebbero permesso di raggiungere la soglia economica richiesta.
La decisione del Consiglio di Stato: legittimità della discrezionalità tecnica
I giudici di Palazzo Spada hanno respinto l’appello, confermando la sentenza di primo grado. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che:
- Chiarezza del bando: Le clausole della lex specialis erano inequivocabili nello stabilire i criteri di valutazione dei servizi pregressi.
- Discrezionalità della PA: La valutazione sulla “analogia” dei servizi presentati rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o errore di fatto.
- Onere della prova: Spetta al concorrente fornire una documentazione chiara e completa che permetta alla commissione di verificare senza ambiguità il possesso dei requisiti.
Requisiti di ammissione e continuità nel tempo
Un aspetto cruciale trattato nella sentenza riguarda il principio secondo cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti non solo al momento della presentazione della domanda, ma devono permanere per tutta la durata della procedura fino all’eventuale aggiudicazione e alla stipula del contratto.
Il Consiglio di Stato ha precisato che:
- La perdita anche temporanea dei requisiti morali o tecnici durante la gara comporta l’esclusione automatica del concorrente.
- Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di verificare d’ufficio la veridicità delle dichiarazioni rese, avvalendosi anche delle banche dati nazionali.
Conclusioni e impatto sulle future procedure
Questa sentenza funge da monito per le imprese che intendono partecipare a commesse pubbliche, sottolineando la necessità di una preparazione meticolosa della documentazione tecnica.
Per le amministrazioni, la decisione conferma la validità di procedure di controllo rigorose a tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione e della libera concorrenza.
Sentenza n. 523 del 22 gennaio 2026, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato