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IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 21 GENNAIO SCORSO HA APPROVATO IL DECRETO SOSTEGNI TER, CONTENENTE ALCUNE MISURE PER GLI ENTI LOCALI

In primo luogo, il nuovo decreto consente di impiegare le entrate ancora disponibili del fondo funzioni, sia quelle assegnate nel 2021, sia gli avanzi dell’anno 2020, per il ristoro dell’eventuale perdita di gettito e per le maggiori uscite, al netto dei risparmi di spesa, connesse all’emergenza da Covid-19.
Il provvedimento prevede, inoltre, la possibilità di impegnare, nel corso del 2022, i ristori di spesa ancora disponibili ricevuti nel biennio 2020-2021, per le finalità previste dai singoli contributi. Le eventuali risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022, confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione.
Gli enti locali che utilizzeranno le risorse emergenziali nell’anno 2022 saranno tenuti a inviare, entro il 31 maggio 2023, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale certificazione sarà definita entro il 30 ottobre 2022.
Il decreto Sostegni Ter posticipa, inoltre, al 31 ottobre 2023 il termine della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese.
In base a quanto previsto dal decreto in questione, anche per il 2022, gli enti locali, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono impiegare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso.
Infine, il decreto prevede, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, la possibilità di utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

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