UNA CONSORZIATA NON QUALIFICATA PER ESEGUIRE I LAVORI NON PUÒ ESSERE DESIGNATA DA UN CONSORZIO STABILE

IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO NON INTERVIENE IN CASO DI GRAVE INADEMPIMENTO DELL’APPALTATORE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il collegio consultivo tecnico previsto dagli artt. 5 e 6 del d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, interviene con funzione consultiva nelle sole ipotesi previste dall’art. 5, comma 1, lett. a) – d), tra le quali non rientra quella del grave inadempimento dell’appaltatore ad obblighi contrattuali (quali quelli contestati nel caso di specie), nonché nell’ipotesi dello stesso art. 5, comma 4, quando “la prosecuzione dei lavori … non possa procedere con il soggetto designato” (la cui interpretazione preferibile, malgrado l’inciso “per qualsiasi motivo”, induce ad escludere la fattispecie della risoluzione per grave inadempimento dell’appaltatore).
Questo il principio affermato dal Consiglio di Stato su controversia relativa a risoluzione di contratto di appalto per lavori.
L’impresa impugna la risoluzione davanti al Tar sostenendo che la giurisdizione del giudice ordinario non troverebbe applicazione nel caso di specie perché si sarebbe in presenza della violazione degli artt. 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e succ. mod.
Secondo la società ricorrente l’applicazione di tali norme comporterebbe che l’amministrazione non potrebbe più dichiarare la risoluzione del contratto operando iure privatorum, ma sarebbe tenuta a: i) costituire il collegio consultivo tecnico (entro il 15 settembre 2020, cioè alla scadenza dei trenta giorni dall’entrata in vigore del d.l. n. 76 del 2020); ii) sottoporre al collegio consultivo tecnico la possibile risoluzione contrattuale; iii) non dare corso alla risoluzione nel caso in cui “per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire col medesimo soggetto”.
Pertanto, a monte dell’esercizio del potere di risoluzione contrattuale, vi sarebbe un “segmento procedimentale” che comporta una valutazione discrezionale dell’autorità amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato, seppure parte contrattuale, recede ad interesse legittimo.
Il Tar respinge il ricorso.
Consiglio di Stato, Sez. V, 07/06/2022, n. 4650

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